Crisi d'Impresa e Insolvenza


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 11747 - pubb. 09/12/2014

Il 169 bis L.F. non è applicabile ai contratti bancari dove la banca ha già eseguito la propria prestazione

Appello Venezia, 26 Novembre 2014. Est. Santoro.


Concordato preventivo - Contratti in corso di esecuzione - Nozione - Coincidenza con quella dei contratti pendenti nel fallimento - Contratti nei quali è inadempiuta la prestazione di uno solo dei contraenti - Esclusione

Concordato preventivo - Disciplina dei contratti in corso di esecuzione di cui all'articolo 169 bis L.F. - Ratio - Liberazione dell'imprenditore da un rapporto contrattuale divenuto superfluo o eccessivamente oneroso - Efficacia esclusivamente per le prestazioni future

Concordato preventivo - Disciplina dei contratti in corso di esecuzione di cui all'articolo 169 bis L.F. - Applicazione ai rapporti bancari ove la banca ha già eseguito la propria prestazione - Esclusione



Posto che la nozione di "contratti in corso di esecuzione" di cui all'articolo 169 bis L.F. tende a coincidere con quella di "contratti pendenti" di cui all'articolo 72 L.F., va esclusa la applicabilità di questa disciplina, con particolare riferimento a quella dettata per il concordato preventivo, alle ipotesi in cui gli effetti del contratto si sono già tutti verificati ad eccezione della prestazione di uno dei contraenti e comunque a quelle situazioni ove residua unicamente un debito o un credito a carico di una delle parti. (Franco Benassi) (riproduzione riservata)

La ratio ispiratrice della disciplina che consente lo scioglimento o la sospensione dei contratti in corso di esecuzione nel concordato preventivo rappresenta un'equilibrata soluzione di compromesso fra le esigenze dell'imprenditore in crisi e il sacrificio imposto al contraente in bonis; essa è, infatti, individuabile nella volontà di attribuire al debitore che propone il concordato la facoltà di far venir meno un rapporto contrattuale per il prosieguo del rapporto, in modo da liberarlo dall'esecuzione della prestazione divenuta superflua o eccessivamente onerosa a fronte della rinuncia alla prestazione a suo favore. La disciplina può, pertanto, trovare applicazione solamente con riferimento alle prestazioni future e non alle pregresse, poiché, diversamente opinando, si consentirebbe all'imprenditore un beneficio indiscriminato e privo di ragionevolezza, soprattutto avuto riguardo all'interesse di una controparte che ha già adempiuto agli obblighi derivanti dal rapporto contrattuale. (Franco Benassi) (riproduzione riservata)

La disciplina che attribuisce al proponente la facoltà di ottenere lo scioglimento o la sospensione dei contratti in corso di esecuzione nel concordato preventivo non è applicabile a quei rapporti bancari, quali le linee di fido per smobilizzo crediti, ove la banca ha già interamente eseguito la propria prestazione ed ineseguita è soltanto la prestazione a carico del debitore, la quale trova esecuzione con il patto di compensazione o il mandato all'incasso conferito alla banca. (Franco Benassi) (riproduzione riservata)


Il testo integrale


Massimario ragionato del concordato preventivo:

Ratio e natura dell’istituto

I contratti in corso di esecuzione

Contratti bancari

Patto di compensazione e mandato all'incasso


 


Testo Integrale