Crisi d'Impresa e Insolvenza


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 11967 - pubb. 26/01/2015

Contratti in corso di esecuzione nel concordato preventivo: oggetto della valutazione del tribunale e condizioni di applicabilità ai contratti bancari con concessione di linee di credito

Tribunale Venezia, 20 Gennaio 2015. Est. Fidanzia.


Contratti in corso di esecuzione - Applicabilità al concordato con riserva - Ratio

Contratti in corso di esecuzione - Valutazione del tribunale - Tutela del contraente in bonis - Esclusione - Funzionalità e strumentalità della richiesta al modulo concordatario prescelto

Contratti in corso di esecuzione - Offerta dell'indennizzo - Necessità - Esclusione - Indicazione dell'indennizzo nella proposta di concordato e nel piano - Necessità

Contratti in corso di esecuzione - Contratti bancari con concessione di credito - Obbligazione della banca di mettere a disposizione del cliente le somme fino al limite pattuito - Applicazione della disciplina di cui all'articolo 169 bis L.F.



La disciplina contenuta nell'articolo 169 bis L.F. sui contratti in corso di esecuzione del concordato in preventivo è applicabile anche al concordato con riserva, dovendosi ritenere che il riferimento al "ricorso di cui all'articolo 161" contenuto nell'articolo 169 bis citato possa riguardare non solo il primo, ma anche il sesto comma dell'articolo 161. Militano, inoltre, a favore di questa tesi la ratio della norma, la quale consiste nel favore per l'accesso al concordato e nella protezione della fase preparatoria del piano, anche con sacrificio degli interessi dei singoli creditori concordatari, ratio, questa, comune agli istituti delle autorizzazioni al compimento di atti urgenti di straordinaria amministrazione di cui all'articolo 161, comma 7, L.F., ai finanziamenti di cui all'articolo 182 quinquies, comma 1, L.F. e, nel concordato con continuità aziendale, ai pagamenti di crediti anteriori di cui al successivo comma 4. (Franco Benassi) (riproduzione riservata)

Il criterio guida che deve improntare l'attività del tribunale nell'esercizio del potere autorizzatorio di cui all'articolo 169 bis L.F. non riguarda la sfera della tutela del contraente in bonis dall'inadempimento del debitore in crisi, bensì quella della funzionalità e strumentalità della richiesta di sospensione o di scioglimento dei contratti al modulo concordatario da lui prescelto. (Franco Benassi) (riproduzione riservata)

L'offerta dell'indennizzo di cui all'articolo 169 bis L.F. non costituisce presupposto per lo scioglimento o la sospensione del contratto, opzioni, queste, attivabili anche nell'ambito del concordato con riserva, fermo restando che la società proponente è tenuta ad indicare l'indennizzo che intende riconoscere al contraente in bonis al momento del deposito del piano. (Franco Benassi) (riproduzione riservata)

Nei contratti di apertura di credito in conto corrente, così come in tutti gli altri rapporti di concessione di linee di credito, la banca si obbliga a mettere a disposizione del cliente determinati importi fino ad un limite contrattualmente pattuito e fino alla eventuale revoca delle linee stesse. Fino a che tale limite non sia stato raggiunto o le linee di credito revocate il contratto è ancora in corso di esecuzione e come tale assoggettabile alla disciplina di cui all'articolo 169 bis L.F.. (Franco Benassi) (riproduzione riservata)


Segnalazione dell'Avv. Roberto Nevoni


Il testo integrale


Massimario ragionato del concordato preventivo:

Ratio e natura dell’istituto

Tutela del terzo contraente

Valutazione del tribunale

L’indennizzo al terzo contraente

Contratti bancari

Patto di compensazione e mandato all'incasso



 


Testo Integrale