Diritto dei Mercati Finanziari


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 1197 - pubb. 04/05/2008

Costituzione di titoli in pegno e obbligo di vendita

Tribunale Milano, 26 Febbraio 2008. Est. Angela Bernardini.


Intermediazione finanziaria – Mandato a vendere titoli costituiti in pegno a garanzia di affidamento – Diminuzione del valore – Obbligo della banca di vendere i titoli – Esclusione.



La banca non può essere ritenuta responsabile della violazione del mandato a vendere “al meglio” i titoli del cliente costituiti in pegno a garanzia di un affidamento allo stesso concesso qualora, in base al contratto di pegno, tale mandato sia connesso alla facoltà di revoca dell’affidamento, facoltà il cui esercizio è per la banca del tutto discrezionale. Ne consegue che la diminuzione del valore dei titoli costituiti in pegno e la conseguente erosione del margine di garanzia non imponeva di per sé alla banca la revoca o la diminuzione dell’affidamento e la vendita dei titoli. (Redazione IL CASO.it) (riproduzione riservata)



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