Crisi d'Impresa e Insolvenza


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 12017 - pubb. 05/02/2015

La Cassazione ribadisce che compete la prededuzione ai crediti per le prestazioni di redazione del concordato preventivo e per la relativa assistenza

Cassazione civile, sez. VI, 30 Gennaio 2015, n. 1765. Est. Scaldaferri.


Fallimento - Crediti per la redazione del concordato preventivo e per la relativa assistenza - Prededuzione - Precetto di carattere generale privo di restrizioni per favorire il ricorso a forme di soluzione concordata della crisi d'impresa



I crediti sorti a seguito delle prestazioni rese in favore del fallimento per la redazione del concordato preventivo e per la relativa assistenza - e dunque a fortiori se sorti a seguito dell'essenziale attività dell'attestatore - rientrano tra quelli da soddisfarsi in prededuzione ai sensi dell'art. 111, comma 2, l.fall., come modificato dall'art. 99 del D.Lgs n. 5/06. Tale disposizione, nell'indicare come prededucibili i crediti "così qualificati da una specifica disposizione di legge e quelli sorti in occasione o in funzione delle procedure concorsuali di cui alla presente legge", detta un precetto di carattere generale, privo di restrizioni, che, per favorire il ricorso a forme di soluzione concordata della crisi d'impresa, introduce un'eccezione al principio della par condicio creditorum, estendendo, in caso di fallimento, la prededucibilità a tutti i crediti sorti in funzione di precedenti procedure concorsuali (cfr. ex multis Cass. n.5098/14; n.8958/14; n.9489/13; n.8533/13). (Redazione IL CASO.it) (riproduzione riservata)


Massimario Ragionato



Segnalazione dell'Avv. Astorre Mancini del Foro di Rimini


Il testo integrale



Massimario ragionato del concordato preventivo:

Crediti sorti in funzione di una procedura concorsuale

Credito del professionista


 


Testo Integrale