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Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 12055 - pubb. 12/02/2015.

Revocatoria fallimentare, termini d'uso e pagamento con mezzi anormali


Tribunale di Salerno, 03 Febbraio 2015. Est. Russo.

Revocatoria fallimentare – Esenzione per i pagamenti nei termini d’uso ex art. 67, comma 3, lett. a), l.fall. – Prassi di pagamento non conforme ai termini pattizi o legali – Esclusione


Il rispetto dei termini contrattuali o legali e l’uso di mezzi ordinari di pagamento consentono l’operatività della causa di esenzione dalla revocatoria ai sensi dell’art. 67, comma 3, lett. a), l.fall., in quanto permette di conciliare l’esigenza di continuità dell’impresa debitrice con il rispetto della par condicio.

La prassi di posticipare i pagamenti rispetto ai termini pattizi e legali, secondo termini non compiutamente definiti e variamente oscillanti, legati alla discrezionalità del debitore, confligge con i connotati generali della condotta tipica ipotizzata dal legislatore ai fini dell’esenzione da revocatoria ai sensi dell’art. 67, comma 3, lett. a), l.fall..

In presenza di espressi termini pattizi, una prassi posticipatoria dei pagamenti non può essere considerata uso contrattuale o deroga pattizia ai termini di adempimento, rimanendo confinata nella sfera di mera tolleranza dei creditori, e quindi non consente di avvalersi della causa di esenzione da revocatoria per pagamenti nei termini d’uso.

Non può configurarsi il regolamento in termini d’uso in caso di pagamento con mezzi anormali, non ordinari e non fisiologici rispetto a quelli di consueto adoperati (nel caso in esame, è stata ravvisata la anormalità nella percezione di assegni postdatati o nella richiesta da parte del creditore, difforme rispetto alle precedenti condizioni di pagamento, di assegni circolari o bonifici). (Francesco Fimmanò) (riproduzione riservata)

Segnalazione del Prof. Avv. Francesco Fimmanò


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