Crisi d'Impresa e Insolvenza


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 12066 - pubb. 16/02/2015

Presentazione di successiva istanza di fallimento nei confronti di imprenditore già fallito, il cui fallimento sia stato revocato ma non sia stato emesso il decreto di chiusura della procedura ex articolo 119 L.F.

Cassazione civile, sez. I, 11 Febbraio 2015, n. 2673. Est. Rosa Maria Di Virgilio.


Fallimento - Chiusura della procedura - Riacquisto del libero esercizio delle azioni verso il debitore - Istanza di fallimento - Qualificazione come domanda giudiziale - Esclusione - Contenuto meramente processuale

Fallimento - Presentazione di successiva istanza di fallimento prima della chiusura di precedente fallimento - Sindacato del tribunale



L'articolo 120, comma 3, L.F., nella parte in cui subordina il riacquisto da parte dei creditori del libero esercizio delle azioni verso il debitore per la parte non soddisfatta dei loro crediti, si riferisce alle azioni individuali, tra le quali non rientra l'istanza di fallimento, la quale non può parificarsi ad una domanda giudiziale in senso proprio, per la specifica finalità dell'istanza ed i limiti della cognizione giudiziale, dai quali è escluso l'accertamento sul credito e che si sostanzia nel suo contenuto proprio di azione a contenuto meramente processuale, intesa a pervenire alla dichiarazione di fallimento. (Franco Benassi) (riproduzione riservata)

Nel caso in cui, revocata la dichiarazione di fallimento non sia stato emesso il decreto di chiusura di cui all'articolo 119 L.F., la presentazione della successiva istanza di fallimento, basata su una prospettazione di fatti intervenuti rivelatori di insolvenza del debitore, non è di per sé preclusa, spettando al tribunale, in sede di decisione, verificare se sia stato medio tempore emesso il decreto di chiusura del primo fallimento, al fine di ritenere esaminabile nel merito la ricorrenza degli elementi costitutivi della pronuncia di fallimento. (Redazione IL CASO.it) (riproduzione riservata)


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