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Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 12089 - pubb. 01/07/2010.

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Tribunale di Novara, 20 Gennaio 2015. .

Fallimento - Locazione finanziaria - Riconsegna dei beni - Obbligo a carico della curatela


Ai sensi dell'articolo 72 quater, comma 1, L.F., "al contratto di locazione finanziaria si applica, in caso di fallimento dell'utilizzatore, l'articolo 72", con conseguente sospensione dei contratti di locazione conclusi a far data dalla pubblicazione della sentenza di fallimento ai sensi dell'articolo 16, ultimo comma, L.F. Conseguentemente, l'obbligo di riconsegnare i beni concessi in locazione finanziaria sorge, per la curatela fallimentare, solo in caso di scioglimento del contratto, secondo quanto previsto dall'articolo 72 quater, comma 2 L.F., allorquando il curatore dichiara di volersi sciogliere dal contratto stesso. (Franco Benassi) (riproduzione riservata)