Diritto Civile


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 12104 - pubb. 01/07/2010

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Cassazione civile, sez. I, 30 Giugno 2014. .


Pretesa degli eredi di impugnare il matrimonio del de cuius - Art. 428 cod. civ. - Applicabilità in ambito matrimoniale - Esclusione - Fondamento - Artt. 120 e 127 cod. civ. - Pretesa illegittimità costituzionale, con riferimento all'art. 3 Cost. - Manifesta infondatezza



L'art. 428 cod. civ., che disciplina il regime di impugnazione degli atti negoziali compiuti da persona incapace di intendere e di volere, non si applica in ambito matrimoniale, il cui regime delle invalidità è disciplinato da norme speciali, le quali, nel bilanciamento tra il diritto personalissimo del soggetto di autodeterminarsi in ordine al matrimonio e l'interesse degli eredi a far valere l'incapacità del "de cuius" allo scopo di ottenere l'annullamento del suo matrimonio, assegnano preminenza, in modo non irragionevole, all'esigenza di tutela del primo e, quindi, della dignità di colui che, non interdetto, ha contratto matrimonio. Ne consegue la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale del combinato disposto degli artt. 120 e 127 cod. civ., con riferimento all'art. 3 Cost., laddove esclude la legittimazione piena ed autonoma degli eredi ad impugnare direttamente il matrimonio contratto dal loro congiunto in stato di incapacità di intendere e di volere. (Redazione IL CASO.it) (riproduzione riservata)