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Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 12138 - pubb. 25/02/2015.

Trasferimento all'estero della sede dell'impresa e cancellazione dal Registro Imprese


Appello di Bologna, 27 Gennaio 2015. Est. Pilati.

Fallimento – Reclamo ex art. 18 L.F. – Cancellazione dal Registro delle Imprese – Dichiarazione di fallimento oltre l’anno della cancellazione dal registro delle Imprese – Inapplicabilità dell’art. 10 L.F. – Giurisdizione italiana


L’imprenditore individuale e collettivo può essere dichiarato fallito oltre l’anno dalla cancellazione dal Registro delle Imprese qualora la cancellazione sia la conseguenza del trasferimento all’estero della società e non la conseguenza della effettiva cessazione dell’esercizio dell’attività di impresa.

L’art. 10 LF. a mente del quale l’imprenditore non può essere dichiarato fallito non oltre un anno dalla cancellazione dal Registro delle Imprese ha come necessario presupposto la corrispondenza tra la cancellazione e la cessazione di attività dell’impresa.

Sussiste la giurisdizione italiana allorquando il trasferimento della sede sociale in altro Stato, anche se anteriore all’stanza di fallimento, abbia carattere fittizio o fraudolento e sia attuato dopo il manifestarsi della crisi dell’impresa. (Gianluigi Iannetti) (riproduzione riservata)

Segnalazione dell'Avv. Gianluigi Iannetti


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