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Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 12230 - pubb. 11/03/2015.

L'effetto proprio del trust non è quello di dare vita ad un nuovo soggetto di diritto, ma quello di istituire un patrimonio destinato ad un fine prestabilito


Cassazione civile, sez. I, 20 Febbraio 2015. Est. Genovese.

Trust - Ente con autonoma personalità - Esclusione - Funzione del trustee - Litisconsorte necessario nella dichiarazione di fallimento della società che abbia conferito in trust l'azienda - Esclusione


Il trust non è un ente dotato di personalità giuridica, ma un insieme di beni e rapporti destinati ad un fine determinato e formalmente intestati al trustee, che è l'unico soggetto di riferimento nei rapporti con i terzi non quale legale rappresentante, ma come colui che dispone del diritto. Ne consegue che il trustee non è litisconsorte necessario, ad esempio, nel procedimento per la dichiarazione di fallimento della società che vi ha conferito l'intera sua azienda, comprensiva di crediti e di debiti, in quanto l'effetto proprio del trust non è quello di dare vita ad un nuovo soggetto di diritto, ma quello di istituire un patrimonio destinato ad un fine prestabilito. (Franco Benassi) (riproduzione riservata)

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