Diritto Civile


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 12234 - pubb. 11/03/2015

Trust familiare: il fatto che il disponente si sia riservato il diritto di abitare, anche per più generazioni, nei beni conferiti non è di per sé indice di illiceità o di simulazione

Tribunale Sassari, 20 Febbraio 2015. Est. Cristina Fois.


Trust - Indagine sulla meritevolezza dell'istituto - Preclusione - Natura dell'effetto segregativo - Analogie con altri istituti

Trust - Trust familiare - Riserva del diritto di abitazione - Indice della natura simulata od illecita del negozio - Esclusione - Revocatoria ordinaria - Assoggettabilità



La previsione normativa contenuta nella Convenzione dell'Aia, ratificata con la legge 16 ottobre 1989, n. 364, preclude ogni indagine sulla meritevolezza di tutela della causa astratta del trust, che va ravvisata nel programma di "segregazione" (art. 11 Conv.) di una o più posizioni soggettive o di un complesso di posizioni soggettive unitariamente considerate (beni del trust) delle quali il disponente si spogli, o trasferendole a un terzo (trustee) o isolandole giuridicamente nel proprio patrimonio, per la tutela d'interessi che l'ordinamento ritiene meritevoli di tutela (scopo del trust). Inoltre, la ratifica della Convenzione con legge dello Stato vanifica anche ogni ulteriore profilo di possibile contrarietà dell'istituto ai principi dell'ordine pubblico interno e, in particolare, a quello della tutela del credito e della responsabilità patrimoniale generale del debitore. Il riconoscimento del trust per effetto di una norma di legge, infatti, fa salva la deroga alle limitazioni di responsabilità contenuta nell'art. 2740 c.c. A ciò si aggiunge che l'effetto proprio del trust, ossia quello della segregazione patrimoniale, è comune a numerosi altri istituti preesistenti nel diritto interno. Si pensi alla cartolarizzazione dei crediti, alla cessione dei beni ai creditori (art. 1980 c.c.), all'assicurazione sulla vita a favore di terzo (1923 c.c.) alla rendita vitalizia a favore di terzo (1881 c.c.) al fondo patrimoniale (170 c.c.) ai fondi per la previdenza e l'assistenza (2117 c.c.) ai fondo pensione (d.lgs. 124/93) al mandato (1707 c.c.) e al deposito con mandato per finire con i patrimoni destinati. Il meccanismo di funzionamento delle figure disciplinate dagli artt. 2447-bis e 2447-quinquies c.c. è, infatti, sostanzialmente analogo all'autodichiarazione di trust: i beni inclusi nel patrimonio destinato a uno specifico affare sono beni che già appartengono alla società, la quale unilateralmente li segrega e, per ciò solo, li rende soggetti ad un diverso regime di responsabilità. La società muta dunque il proprio rapporto con determinati beni, i quali vengono posti al servizio di uno specifico "affare" e sottratti alla garanzia generica in favore di creditori della società alla quale sino a quel momento inerivano. (Franco Benassi) (riproduzione riservata)

Il fatto che il trust sia maturato interamente nel contesto familiare e che il disponente non abbia perso interamente il controllo dei beni inizialmente conferiti in trust, riservandosi il diritto di abitarvi, non rappresenta, da solo, indice sicuro di illiceità o del carattere fittizio dell'operazione realizzata, ma, al contrario, corrisponde proprio allo scopo voluto di destinare la casa familiare per più generazioni, all'abitazione dei propri discendenti. L'istituto del trust, infatti, consente ben più efficacemente di altri strumenti tradizionali (per esempio la donazione della nuda proprietà ai figli con riserva di usufrutto a favore del donante) di realizzare l'effetto della destinazione di una parte del patrimonio al soddisfacimento d'interessi reputati prioritari rispetto ad altri. I beni in trust sono, invero, insensibili alle vicende patrimoniali del disponente, ma anche a quelle del trustee e dei beneficiari per l'intera durata; nel caso in cui un figlio premuoia, il trust può assicurare la devoluzione meglio desiderata dal disponente; i figli potrebbero preferire di non acquisire la proprietà dei beni in trust, facendolo proseguire per un'altra generazione. E' vero pertanto, come osservato da autorevole dottrina, che il trust consente meglio degli ordinari strumenti civilistici di destinare una parte del patrimonio al perseguimento d'interessi ritenuti meritevoli di particolare tutela. Una finalità, si ripete, ampiamente consentita dal nostro ordinamento, seppure con strumenti più artificiosi e meno trasparenti e certi rispetto al trust. (Franco Benassi) (riproduzione riservata)

(Nel caso di specie, il Tribunale, non ha accolto la domanda volta a far dichiarare la simulazione del trust, ma ha accolto, ritenendone sussistenti i presupposti, quelle di revocatoria ex art. 2901 dell'atto di trasferimento dei beni in trust)


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Il testo integrale




Massimario ragionato del concordato preventivo:
Azione revocatoria


 


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