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Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 12271 - pubb. 18/03/2015.

Richiesta di fallimento fondata su un credito non portato da titolo definitivo e contestato sub judice: manca la prova del credito e la legittimazione del richiedente


Tribunale di Mantova, 26 Febbraio 2015. Est. Gibelli.

Istanza di fallimento - Oggetto della valutazione - Debiti verso soggetti diversi dall'istante - Esistenza del credito dell'istante - Distinzione

Procedimento per dichiarazione di fallimento - Valutazione nel merito delle contestazioni del debitore alle ragioni dei creditori - Esclusione

Richiesta di fallimento - Credito del creditore istante non portato dal titolo definitivo e contestato sub judice dal debitore - Mancanza della prova del credito e della legittimazione del richiedente


L'esistenza di debiti verso soggetti diversi dall'istante per la dichiarazione di fallimento deve essere valutata distintamente rispetto al requisito dell'esistenza del credito dell'istante, nel senso che i primi rilevano ai fini della valutazione dello stato di insolvenza, mentre il secondo attiene alla legittimazione del ricorrente, di guisa che se il ricorrente non è legittimato viene a mancare il presupposto per la dichiarazione di fallimento. (Franco Benassi) (riproduzione riservata)

In sede di dichiarazione di fallimento, deve escludersi che rientri nei poteri del tribunale quello di valutare la fondatezza nel merito delle contestazioni mosse dal debitore alle ragioni dei propri creditori, atteso che, se si opinasse diversamente, la valutazione espressa dal tribunale in sede prefallimentare si risolverebbe in un giudizio prognostico sull'esito della lite da instaurare, espresso peraltro allo stato degli atti esistenti al momento della decisione sull'istanza di fallimento, e, dunque, soggetto ad essere privo della necessaria completezza delle ragioni difensive delle parti e degli elementi di prova fondanti la decisione sull'esistenza del credito, conseguentemente, caratterizzato da ampio margine di discrezionalità. (Franco Benassi) (riproduzione riservata)

Dinanzi ad un credito non portato da titolo definitivo e contestato dal debitore, la cui contestazione è sub judice, il tribunale non può che rigettare l'istanza di fallimento in quanto è carente la prova dell'esistenza del credito che attribuisce all'istante la legittimazione ad attivare la procedura per la dichiarazione di fallimento. (Franco Benassi) (riproduzione riservata)

Il testo integrale

Segnalazione dell'Avv. Biagio Pignatelli