Crisi d'Impresa e Insolvenza


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 12282 - pubb. 19/03/2015

Potere-dovere del tribunale di rilevare carenze informative e incongruenze o contraddizioni emergenti dal piano concordatario o dalla relazione del professionista

Cassazione civile, sez. I, 17 Ottobre 2014, n. 22045. Est. Mercolino.


Concordato preventivo - Controllo del tribunale - Potere-dovere di rilevare eventuali carenze informative - Incongruenze o contraddizioni emergenti dal piano o dalla relazione del professionista - Sussistenza



Se è vero che il giudizio sull'attendibilità della previsione di realizzo dei crediti - in relazione alla solvibilità dei debitori, alle garanzie prestate, alla pendenza di eventuali controversie ed all'esistenza di altre circostanze idonee ad impedirne o ritardarne la riscossione - spetta in linea di principio al commissario giudiziale, nell'ambito della verifica che egli è tenuto a compiere, a seguito dell'apertura della procedura, in ordine all'osservanza da parte del debitore del principio di prudenza nell'esposizione dei dati aziendali, ai fini della predisposizione della relazione da sottoporre ai creditori, ai sensi della L. Fall., artt. 172 e 175, ciò non esclude tuttavia il potere-dovere del tribunale (e della corte d'appello in sede di reclamo) di rilevare eventuali carenze informative della documentazione sottoposta al suo esame, ovvero incongruenze o contraddizioni emergenti dal piano stesso e dalla relazione del professionista attestatore, dovendo esso procedere, ai fini dell'ammissione alla procedura, ad una delibazione in ordine alla correttezza delle argomentazioni svolte e delle motivazioni addotte a sostegno del giudizio di fattibilità del piano, nonché in ordine alla coerenza complessiva delle conclusioni finali prospettate, alla possibilità giuridica di dare esecuzione alla proposta di concordato o all'inidoneità prima facie della stessa a soddisfare in qualche misura i crediti rappresentati, nel rispetto dei termini di adempimento previsti.

Tale delibazione si configura d'altronde come un momento imprescindibile del controllo demandato al tribunale tanto ai fini dell'ammissione alla procedura quanto ai fini dell'omologazione e della revoca, il quale, come ripetutamente affermato dalla Corte, non è limitato alla completezza ed alla congruità logica della relazione del professionista, ma si estende alla fattibilità giuridica della proposta, la cui valutazione implica un giudizio in ordine alla compatibilità delle relative modalità di attuazione con norme inderogabili e con la causa concreta dell'accordo, avente come finalità il superamento della situazione di crisi dell'imprenditore ed il riconoscimento in favore dei creditori di una sia pur minimale consistenza del credito vantato in tempi di realizzazione ragionevolmente contenuti (cfr. Cass., Sez. Un., 23 gennaio 2013, n. 1521; Cass., Sez. 1, 23 maggio 2014, n. 11497; 31 gennaio 2014, n. 2130).

Nel caso di specie, la sentenza impugnata aveva rilevato che i creditori non erano stati informati dell'avvenuta cessione del marchio utilizzato dalla ricorrente per la commercializzazione dei propri prodotti, la cui indisponibilità avrebbe impedito di assicurare la continuità aziendale asseritamente perseguita dalla proposta, facendo in tal modo apparire irragionevole la prospettiva di una realizzazione integrale dei crediti vantati nei confronti dei franchisees. (Redazione IL CASO.it) (riproduzione riservata) (1)


Massimario Ragionato



Il testo integrale




(1) Dall'articolo "La giurisprudenza della Cassazione sul controllo di fattibilità del concordato preventivo dopo le Sezioni Unite del 2013" di Paola Vella: "Si arriva quindi a Cass. 17 ottobre 2014, n. 22045, la quale, affrontando ex professo la questione del sindacato giudiziale sulla fattibilità del concordato, esplicita ancor meglio i limiti entro i quali va esercitato il potere-dovere del giudice di rilevare l’eventuale difetto di trasparenza, congruenza, logicità e realizzabilità del piano.

Nella fattispecie concreta, il giudice di legittimità manda esente dalla censura di violazione di legge (con riguardo agli artt. 160, 161, 162, 163, 172 e 180 l.fall.) la pronuncia con cui il giudice di merito aveva disatteso l’attestazione di fattibilità economica del piano, ritenendo inappaganti, «sotto il profilo della trasparenza», le giustificazioni addotte dal debitore sulla mancata svalutazione dei crediti (nel senso che la relativa riscossione sarebbe stata agevolata dalla cessione dell’azienda), in quanto i creditori non erano stati informati dell’avvenuta cessione del marchio (avvenuta pochi giorni prima della domanda), che avrebbe - in tesi - impedito alla debitrice la prosecuzione dell’attività.

Peraltro, la stessa Cassazione rileva l’erroneità - in fatto - di tale conclusione (poiché la cessione del marchio era avvenuta a favore della stessa società cessionaria dell’azienda, ed era perciò funzionale dell’adempimento degli obblighi assunti verso la cedente concordataria) e di conseguenza, in accoglimento del secondo motivo di ricorso (vizio motivazionale), rileva l’illogicità delle considerazioni che avevano indotto i giudici di merito ad attribuire portata decisiva alla mancata informazione dei creditori sulla cessione del marchio, erroneamente ritenuta idonea ad ostacolare la continuità aziendale e a far quindi apparire improbabile la riscossione integrale dei crediti.

Di qui la conclusione che, sebbene la prospettata continuità aziendale non fosse «sufficiente a giustificare le ottimistiche previsioni di realizzazione dei crediti formulate nella proposta concordataria», tuttavia «l’avvenuta cessione del marchio non poteva essere considerata una circostanza ostativa al perseguimento di tale obiettivo», con la conseguenza che quella mancata comunicazione non integrava un «difetto di trasparenza così rilevante da giustificare l’apprezzamento negativo espresso dalla Corte di merito in ordine alla correttezza dell’informazione fornita ai creditori».

Dalla pronuncia può quindi trarsi la massima che, in tema di ammissione (e di omologazione) del concordato preventivo, fermi restando i controlli specificamente demandati al commissario giudiziale sulla attendibilità delle previsioni concordatarie, il tribunale e la corte d’appello (in sede di reclamo) hanno il potere-dovere di rilevare le eventuali carenze informative della documentazione che correda la domanda, nonché l’incongruenza o contraddittorietà del piano concordatario e della relazione del professionista attestatore, dovendo verificare la correttezza, coerenza e logicità del giudizio di fattibilità del piano, la “possibilità giuridica” di dare esecuzione alla proposta di concordato e l’eventuale inidoneità di quest’ultima, prima facie, a soddisfare in qualche misura i crediti, nel rispetto dei termini di adempimento previsti.

Come si può rilevare, pur adottando la cornice lessicale tracciata dalle Sezioni Unite (quanto a “causa concreta”, “fattibilità giuridica” e valutazione di “inidoneità prima facie” della proposta) la Suprema Corte, nell’ammettere che i giudici di merito possano pervenire - anche attraverso la valutazione della condotta del debitore - ad una prognosi di (non) fattibilità del piano, per l’irragionevolezza delle previsioni di realizzo dei crediti, sembra accorciare le distanze rispetto al profilo della “fattibilità economica”.

Inoltre, pur rimanendo nel solco della “causa concreta” del concordato, inaugurata dalle Sezioni Unite, essa àncora l’idoneità (prima facie) della proposta a soddisfare i crediti non più (in astratto) al rispetto dei «tempi di realizzazione ragionevolmente contenuti», bensì (in concreto) al rispetto dei «termini di adempimento previsti».

Vista in controluce, la pronuncia lascia dunque trasparire una dilatazione - rispetto agli approdi delle Sezioni Unite - del controllo giudiziale sulla fattibilità del concordato, poiché: a) ammette un sindacato giudiziale sulla fattibilità (anche) economica del piano concordatario, fondato sull’esame non solo della relazione attestativa, ma anche della complessiva condotta del debitore; b) consente che, a fronte di un deficit di informazione ai creditori, il giudice non si limiti a rigettare de plano la domanda, ma scenda a sindacare la concreta rilevanza di quel deficit nell’economia dell’iter concordatario, procedendo eventualmente - in via sostitutiva - all’apprezzamento della fattibilità economica del piano concordatario."


Testo Integrale