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Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 12343 - pubb. 01/04/2015.

Istanza di fallimento: la Cassazione conferma che il pubblico ministero può attivarsi anche su segnalazione del tribunale fallimentare


Cassazione civile, sez. I, 18 Marzo 2015, n. 5447. Est. Ragonesi.

Fallimento - Dichiarazione - Iniziativa del pubblico ministero - Notizia dell'insolvenza - Segnalazione del tribunale fallimentare - Potere-dovere ai sensi dell'art. 7, n. 2, legge fall. - Configurabilità - Portata - Contrasto con il principio di terzietà del giudice ex art. 111 Cost. - Insussistenza - Ragioni


Il tribunale fallimentare, qualora il procedimento finalizzato alla dichiarazione di fallimento non si concluda con una decisione in rito, può, ai sensi dell'articolo 7 L.F., disporre la trasmissione degli atti al pubblico ministero affinché valuti se instare per la dichiarazione di fallimento, senza che ciò comporti alcuna violazione del principio di terzietà del giudice di cui all'articolo 111 Costituzione per il solo fatto che il tribunale sia chiamato una seconda volta a decidere sul fallimento dell'imprenditore a seguito di richiesta del pubblico ministero conseguente alla segnalazione da parte dello stesso giudice. (Franco Benassi) (riproduzione riservata)

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