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Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 12400 - pubb. 16/04/2015.

Proroga del termine per il deposito del piano in pendenza del giudizio di reclamo contro la sentenza di fallimento ed effetto devolutivo pieno del gravame


Cassazione civile, sez. I, 13 Giugno 2014. Est. Bernabai.

Fallimento - Concordato preventivo - Ammissione - Reclamo avverso la sentenza di fallimento - Richiesta di concessione di termine ex art. 161, decimo comma, legge fall. - Ammissibilità - Esclusione - Fondamento

Fallimento - Apertura (dichiarazione) - Sentenza dichiarativa - Opposizione - Reclamo - Effetto devolutivo - Limiti - Nuovi motivi - Inammissibilità - Fattispecie


L'art. 161, decimo comma, legge fall. consente la concessione di un termine per il deposito del piano e della documentazione richiesti per l'ammissione al concordato preventivo "quando pende il procedimento per la dichiarazione di fallimento", requisito che non ricorre quando sia in corso il giudizio di reclamo avverso la sentenza dichiarativa di fallimento, che presuppone la già avvenuta dichiarazione del fallimento. (massima ufficiale)

Il reclamo avverso la sentenza dichiarativa di fallimento, limitatamente ai procedimenti in cui trovi applicazione la riforma di cui al d.lgs. 12 settembre 2007, n. 169, è caratterizzato da un effetto devolutivo pieno, ma tale affermazione non implica che sia sufficiente ed idonea a provocare il secondo giudizio la mera richiesta di riesame, perfino senza enunciazione dei motivi. Ne consegue che, pur se risulti attenuato il requisito dell'art. 342 cod. proc. civ., nondimeno è inammissibile la deduzione di motivi di impugnazione nuovi e diversi rispetto a quelli tempestivamente addotti con l'atto introduttivo. (Nella specie, la S.C. ha confermato la decisione della corte d'appello che aveva escluso l'ammissibilità della memoria contenente motivi aggiunti e depositata successivamente al ricorso). (massima ufficiale)

Segnalazione dell'Avv. Paola Cuzzocrea


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