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Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 12482 - pubb. 27/04/2015.

Effettiva cessazione dell’attività d’impresa e decorrenza del termine annuale per la dichiarazione di fallimento


Appello di Napoli, 13 Aprile 2015. Est. D'Aquino.

Fallimento – Cessazione dell’attività d’impresa – Cancellazione d’ufficio dal Registro delle Imprese – Termine annuale per la dichiarazione di fallimento


Per la dichiarazione di fallimento, mentre in caso di cancellazione volontaria della società il fallimento va tassativamente dichiarato entro dodici mesi dalla cancellazione (presunzione iuris et de iure di cessazione dell’attività), l’art. 10 L.F. prevede che per gli imprenditori individuali e collettivi, solo se cancellati d’ufficio, sia possibile dimostrare il momento dell’effettiva cessazione dell’attività dal quale decorre il termine per la dichiarazione di fallimento, così fondando solo una presunzione relativa di cessazione entro l’anno successivo. Sia l’effettuazione di nuove operazioni, sia la liquidazione del patrimonio aziendale, sia la gestione di rapporti con i terzi, creditori o debitori, costituiscono prosecuzione dell’attività di impresa, e la dimostrazione di tali attività permette di superare la predetta presunzione. (Andrea Vascellari) (riproduzione riservata)

Segnalazione del Dott. Andrea Vascellari


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