Crisi d'Impresa e Insolvenza


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 12517 - pubb. 30/04/2015

Convenienza economica e fattibilità giuridica del concordato: oggetto dell'attestazione e valutazione dei creditori

Tribunale Udine, 23 Aprile 2015. Est. Massarelli.


Concordato preventivo - Criticità in ordine alla convenienza economica del piano - Riflessi sulla attestazione - Limiti

Concordato preventivo - Carenze informative - Esposizione di dati sulla correttezza delle precedenti gestioni - Esistenza di atti di frode - Compito dell'attestatore - Limiti

Concordato preventivo - Fattibilità economica - Giudizio del tribunale - Manifesta ed assoluta inattitudine del piano

Concordato preventivo - Probabile ricavato dalla liquidazione dei beni - Valutazione - Incertezza - Effetti sulla causa concreta del concordato - Valutazione riservata ai creditori

Concordato preventivo - Illeciti penalmente rilevanti commessi prima della domanda - Dichiarazione di fallimento - Necessità - Esclusione



Eventuali criticità del piano di concordato preventivo, quali la mancanza di concrete manifestazioni di interesse all'acquisto dei beni, incertezza ed aleatorietà delle vendite all'asta e le tempistiche di incasso di crediti erariali, costituiscono ordinarie premesse per qualsiasi giudizio di convenienza riservato ai creditori e non condizioni tali da rendere l'attestazione una mera congettura di astratta probabilità di successo del piano. (Franco Benassi) (riproduzione riservata)

Con riferimento ad eventuali carenze informative nella predisposizione della domanda di concordato e del piano, va precisato che non spetta all'attestatore predisporre dati sulla correttezza delle precedenti gestioni, sull'esistenza di atti di frode rilevanti ai sensi dell'articolo 173 L.F. o su eventuali azioni revocatorie o risarcitorie esercitabili, a meno che le stesse non siano esposte come parte integrante del piano. Tali aspetti dovranno, infatti, essere oggetto delle indagini del commissario giudiziale e della sua relazione ex articolo 172 L.F., onde consentire ai creditori di valutare quali possono essere gli scenari alternativi all'approvazione del concordato ed i loro effetti. (Franco Benassi) (riproduzione riservata)

Il tribunale può esprimere un giudizio negativo sulla fattibilità economica del concordato preventivo con cessione dei beni solamente nei casi estremi di manifesta ed assoluta inattitudine del piano a realizzare in concreto le sue finalità. (Franco Benassi) (riproduzione riservata)

Nel concordato preventivo, una volta che non si possa escludere che il ricavato dalla liquidazione dei beni sia in linea con quanto stimato dal tecnico della società - trattandosi di ipotesi più o meno probabile e comunque possibile - non può in radice escludersi la sussistenza della causa concreta del concordato preventivo e la scelta se dar credito ad essa piuttosto che a quella più riduttiva dell'esperto della procedura compete ai creditori. (Franco Benassi) (riproduzione riservata)

Eventuali esigenze di repressione di illeciti commessi prima della presentazione della domanda di concordato preventivo non richiedono necessariamente la dichiarazione di fallimento del proponente, in quanto i fatti per i quali è in corso un procedimento penale possono essere inquadrati nello schema della bancarotta anche in caso di concordato preventivo. (Franco Benassi) (riproduzione riservata)


Segnalazione del Dott. Marcello Pollio


Il testo integrale


 


Testo Integrale