Crisi d'Impresa e Insolvenza


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 12582 - pubb. 05/05/2015

Sindacato del giudice sulla fattibilità giuridica ed economica, distinzione

Cassazione civile, sez. I, 23 Maggio 2014, n. 11497. Est. De Chiara.


Concordato preventivo - Ammissione - Condizioni - Verifica della fattibilità - Controllo sulla fattibilità giuridica - Ammissibilità - Controllo sulla fattibilità economica - Limiti - Fattispecie



In tema di concordato preventivo, la fattibilità del piano è un presupposto di ammissibilità della proposta sul quale, pertanto, il giudice deve pronunciarsi esercitando un sindacato che consiste nella verifica diretta del presupposto stesso, non restando questo escluso dall'attestazione del professionista. Tuttavia, mentre il sindacato del giudice sulla fattibilità giuridica, intesa come verifica della non incompatibilità del piano con norme inderogabili, non incontra particolari limiti, il controllo sulla fattibilità economica, intesa come realizzabilità nei fatti del medesimo, può essere svolto solo nei limiti nella verifica della sussistenza o meno di una assoluta, manifesta inettitudine del piano presentato dal debitore a raggiungere gli obbiettivi prefissati, individuabile caso per caso in riferimento alle specifiche modalità indicate dal proponente per superare la crisi mediante una sia pur minimale soddisfazione dei creditori chirografari in un tempo ragionevole, fermo, ovviamente, il controllo della completezza e correttezza dei dati informativi forniti dal debitore ai creditori, con la proposta di concordato e i documenti allegati, ai fini della consapevole espressione del loro voto. (Nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza di merito che aveva ritenuto sia l'incapacità della proponente di formalizzare l'acquisto, promessole da terzi, degli immobili su cui si basava il piano concordatario e dei quali assumeva di aver già pagato il prezzo, sia la verosimile mancata formalizzazione delle garanzie promesse da terzi, sia l'inattendibilità della valutazione dei menzionati immobili, collocati in zona agricola). (massima ufficiale)


Massimario Ragionato



Il testo integrale

(1) Dall'articolo "La giurisprudenza della Cassazione sul controllo di fattibilità del concordato preventivo dopo le Sezioni Unite del 2013" di Paola Vella:

In un’analoga fattispecie [a Cass. 22 maggio 2014, n. 11542, ndr], Cass. 23 maggio 2014, n. 11497[1] censura una pronuncia di inammissibilità della domanda di concordato fondata «non su ragioni d’incompatibilità del piano con norme inderogabili (difetto di fattibilità giuridica), bensì su ragioni di irrealizzabilità, nei fatti, del piano stesso (difetto di “fattibilità economica”)», ed in particolare sulla «incapacità della proponente di formalizzare l'acquisto - al quale, pure, non si disconosce il diritto - dei cespiti immobiliari», nonché sulla mancata formalizzazione delle garanzie promesse da terzi e sulla ritenuta «inattendibilità della valutazione degli immobili, in quanto situati in zona agricola»; elementi, questi, integranti mere «ragioni di probabile insuccesso del concordato, sulla base di valutazioni di fatto spettanti in via esclusiva ai creditori, dei quali non è posta in discussione la compiuta informazione anche su tutti gli aspetti ad esse relativi; né, essendo basate su valutazioni opinabili, può dirsi che integrino un’assoluta, manifesta inettitudine del piano presentato dalla società debitrice a raggiungere gli obbiettivi prefissati di soddisfazione dei creditori».

Ancora un volta, dunque, la Corte prende le distanze da prognosi di solo probabile (ma non manifesta) non fattibilità della proposta.



[1] Pres. Rordorf, rel. De Chiara, reperibile in www.cassazione.it

 

 


 


Testo Integrale