Diritto Fallimentare


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 1259 - pubb. 15/06/2008

Concordato preventivo e controllo di merito del tribunale

Tribunale Roma, 24 Aprile 2008. Est. La Malfa.


Concordato preventivo – Modifiche introdotte dal cd. decreto correttivo – Poteri di controllo del tribunale in ordine alla veridicità dei dati esposti ed alla fattibilità del piano – Sussistenza.



Nella fase di ammissione del concordato preventivo, al tribunale fallimentare compete un controllo di merito sulla veridicità dei dati esposti e sulla fattibilità del piano. L’esistenza di tale controllo è stata vieppiù confermata dalle modifiche apportate dal d. lgs. n. 169/2007 posto che i) all’art. 162 legge fall. è prescritto che il tribunale, decidendo in sede di ammissione, deve verificare i presupposti previsti dall’art. 161, tra i quali la veridicità dei dati aziendali e la fattibilità del piano; ii) nell’art. 163 è stato abrogato l’inciso «verificata la completezza e la regolarità della documentazione», cui la dottrina e la giurisprudenza contrarie riconducevano, sul piano letterale, la volontà normativa di restringere il campo d’indagine del tribunale alla sola correttezza formale e documentale della proposta. (Franco Benassi) (riproduzione riservata)


Massimario Ragionato




 

DECRETO

nella procedimento n. 6 dell’anno 2008 di ammissione alla proposta di concordato preventivo promossa da

S.C. Srl in liquidazione

rappresentata e difesa dall'avv. ** in virtù di procura in calce al ricorso

In fatto

Con ricorso ex 160 ss la S.C. Srl in liquidazione  ha presentato al Tribunale fallimentare di Roma un ricorso per l’ammissione al concordato preventivo con cessione dei beni, proponendo: 1) cessione ai creditori dell’attivo costituito dal da una modesta cassa, da alcuni crediti “certi” e dal ricavato delle azioni legali intraprese verso alcune banche per il recupero degli interessi anatocistici a suo tempo versati; 2) la postergazione da parte di due creditori per crediti di valore pari a circa €. 2.500.000,00; 3) impegno personale del LR ad affrontare tutti i costi delle azioni legali (difesa e consulenza oltre ad esecuzione). Secondo il ricorrente tale proposta potrà consentire, sia pure in tempi non brevi, di pagare per intero i creditori prelatizi e in misura del 40% circa i creditori chirografari. Al piano sono stati allegati la relazione sulla situazione patrimoniale economica e finanziaria, lo stato analitico ed estimativo delle attività, l’elenco nominativo dei creditori con indicazione dei rispettivi crediti e delle cause di prelazione; la relazione del Dott. M.C. attestante la veridicità dei dati aziendali e la fattibilità del piano. Dopo la comparizione delle parti al fine di svolgere alcuni chiarimenti, il Tribunale si riservava di provvedere.

Motivi della decisione

L’entrata in vigore del decreto “correttivo” ripropone il tema dell’estensione dei poteri di controllo del Tribunale nella fase di ammissione alla procedura di concordato preventivo.

Già precedentemente a questa ulteriore modifica questo tribunale aveva preso posizione favorevole all’esercizio di un controllo di merito sulla veridicità dei dati esposti e sulla fattibilità del piano, basandosi sulla struttura e natura dell’istituto, in cui ancora sono presenti precisi connotati pubblicistici, sulla presenza di un piano che, in quanto tale deve essere connotato da veridicità e fattibilità (con conseguente riconducibilità di questi elementi alla qualifica di condizioni dell’azione), sulla presenza di vari dati testuali e logici a favore (la mancata abrogazione dell’art. 173; la previsione d’un giudizio di merito del tribunale in caso di concordato con suddivisione dei creditori in classi; la legittimazione alla costituzione in giudizio dei creditori dissenzienti e di “qualsiasi interessato”; la previsione nel comma secondo dell’art. 180 l. fall. dei poteri istruttori d’ufficio; la previsione dell’art. 180 del deposito del parere del commissario), sulla necessità della relazione del professionista ex art. 161 sulla veridicità dei dati aziendali e la fattibilità del piano medesimo ed infine sulla sicura presenza nella fase successiva all’ammissione di poteri di controllo di merito ex art. 173 l.f.

La novella entrata in vigore nel gennaio 2001 conferma e precisa ulteriormente tali elementi, rafforzando la tesi sopra riassunta. Anzitutto, l’esplicita indicazione dell’art. 162 l. f. che il Tribunale, decidendo in sede d’ammissione, deve verificare i presupposti previsti dall’art. 161, e dunque anche la veridicità dei dati aziendali e la fattibilità del piano. In secondo luogo, l’abrogazione nell’art. 163 dell’inciso “verificata la completezza e la regolarità della documentazione”, cui la dottrina e la giurisprudenza contrarie riconducevano, sul piano letterale, la volontà normativa di restringere il campo d’indagine del tribunale alla sola correttezza formale e documentale della proposta. In terzo luogo, la circostanza che il legislatore, nonostante l’acceso dibattito dottrinario e giurisprudenziale sul punto con netta prevalenza della tesi del controllo di fattibilità, non si sia espresso in favore della tesi opposta.

Nel caso di specie, la relazione ex art. 161 l. f. attesta la corretta tenuta formale della contabilità e dunque la veridicità dei dati aziendali.

Quanto alla fattibilità, anch’essa affermata dal professionista, v’è da rimarcare che solo piccola parte dell’attivo disponibile è di probabile acquisizione, mentre la maggior parte è rimessa all’alea dei giudizi civili da poco intrapresi dalla società verso le banche; tali giudizi ovviamente si prospettano di non breve durata, anche nel merito sono sostenuti dal parere di un autorevole giurista e da accertamenti contabili di parte. Le relative spese legali saranno sostenute dai soci. Non si tratta dunque di una proposta totalmente aleatoria, ciò che ne renderebbe dubbia l’ammissibilità, ma con alea particolarmente elevata, la cui accettazione è rimessa al voto dei creditori. Il giudizio di ammissione tiene conto anche della postergazione di credito per controvalore di circa €. 2.500.000,00 da parte  dei soci.

P.Q.M

Visto l’art. 163 l. f.; dichiara aperta la procedura di concordato fallimentare della S. C. Srl in liquidazione;

ordina la convocazione dei creditori per il giorno  27.5.2008 h. 10 e stabilisce il termine per la comunicazione agli stessi del presente provvedimento entro il giorno 14.5.2008;

nomina il commissario giudiziale in persona del Dott. S.T.;

stabilisce il termine di giorni 10 per il deposito in cancelleria delle spese che si presumono necessarie per l’intera procedura, quantificate in €.                     

Così deciso in Roma, il

Il Giudice Delegato Antonino La Malfa                     

Il Presidente Fausto Severini

Depositato in cancelleria Il 24.4.2008


Testo Integrale