Crisi d'Impresa e Insolvenza


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 12638 - pubb. 14/05/2015

Voto espresso dal mandatario speciale: occorre l'indicazione specifica della procedura e della facoltà di esprimere il voto contrario

Tribunale Velletri, 17 Aprile 2014. .


Concordato preventivo - Votazione - Mandatario speciale - Normativa applicabile al voto espresso successivamente all'adunanza

Concordato preventivo - Espressione del voto contrario - Atto di straordinaria amministrazione - Facoltà del mandatario generale - Esclusione



Le disposizioni dell'articolo 174 LF, il quale regola il voto espresso in adunanza dal mandatario speciale, sono applicabili anche ai voti espressi nei venti giorni successivi. (Franco Benassi) (riproduzione riservata)

Il voto del creditore nel concordato preventivo costituisce atto di straordinaria amministrazione connesso alla funzione dispositiva del credito. Pertanto, poiché l'articolo 1708, comma 2, c.c. esclude che il mandato generale comprenda gli atti che eccedono l'ordinaria amministrazione, la valida espressione del voto da parte del mandatario speciale del creditore richiede l'indicazione specifica della procedura di concordato ed espressamente la facoltà di esprimere il voto contrario. (Franco Benassi) (riproduzione riservata)


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