Crisi d'Impresa e Insolvenza


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 12715 - pubb. 27/05/2015

Non può essere sciolto ex articolo 169 bis L.F. il contratto di cessione di credito indissolubilmente collegato al contratto di finanziamento in forza del quale il contraente in bonis abbia integralmente eseguito la propria prestazione

Tribunale Bergamo, 11 Marzo 2015. Est. Vitiello.


Concordato preventivo - Contratti in corso di esecuzione - Definizione - Contratti ineseguiti o non integralmente eseguiti da entrambi i contraenti

Concordato preventivo - Contratti in corso di esecuzione - Contratto di cessione di crediti collegato a contratto di finanziamento - Prestazione di finanziamento interamente eseguita da una delle parti - Scioglimento - Inammissibilità



Per contratto in corso di esecuzione di cui all'articolo 169 bis L.F. deve intendersi quel negozio che al momento della presentazione dell'istanza di sospensione o di scioglimento sia ancora ineseguito o non ancora integralmente eseguito da entrambe le parti contraenti, con la conseguenza che il contratto non può essere sciolto laddove il contraente in bonis abbia già interamente eseguito la propria prestazione e quello in concordato non abbia ancora adempiuto alle proprie obbligazioni. (Franco Benassi) (riproduzione riservata)

Non può essere autorizzato lo scioglimento ai sensi dell'articolo 169 bis L.F. del contratto di cessione di crediti che sia indissolubilmente collegato al contratto di finanziamento in modo tale che il nesso sinallagmatico tra le parti possa essere ravvisato soltanto considerando il contratto di cessione in uno con quello di finanziamento. In detta ipotesi, la richiesta di scioglimento è inammissibile in quanto la parte in bonis, in forza del contratto di finanziamento, ha già interamente eseguito la propria prestazione negoziale. (Franco Benassi) (riproduzione riservata)


Segnalazione del Dott. Matteo Rota


Il testo integrale




Massimario ragionato del concordato preventivo:
I contratti in corso di esecuzione
Abuso
Cessione di credito


 


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