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Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 12720 - pubb. 27/05/2015.

Richiesta di fallimento, prova dello stato di insolvenza mediante ordinanza ex articolo 186 bis c.p.c.


Cassazione civile, sez. I, 15 Gennaio 2015. Est. Didone.

Fallimento - Apertura (dichiarazione) di Fallimento - Stato d'insolvenza - Definitivo accertamento del credito - Necessità - Esclusione - Conseguenze - Credito portato da ordinanza ex art. 186 bis cod. proc. civ. - Sufficienza - Fondamento


In tema di fallimento, poiché, ai sensi dell'art. 5 legge fall., lo stato d'insolvenza non presuppone il definitivo accertamento del credito in sede giudiziale né l'esecutività del titolo, per poter chiedere il fallimento è sufficiente un'ordinanza adottata ai sensi dell'art. 186 bis cod. proc. civ., la quale costituisce valido titolo esecutivo per la somma per la quale è emessa, conserva la sua efficacia in caso di estinzione del giudizio e definisce direttamente una parte del merito.

Segnalazione della Dott.ssa Paola Castagnoli


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