Crisi d'Impresa e Insolvenza


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 12725 - pubb. 28/05/2015

Le modifiche al piano che incidono sui tempi e sulla fruttuosità della liquidazione devono essere sottoposte al voto dei creditori. La presentazione di modifiche sostanziali dopo le operazioni di voto configura una revoca della proposta originaria

Cassazione civile, sez. I, 28 Aprile 2015, n. 8575. Est. Mercolino.


Concordato preventivo - Modifiche tardive al piano - Incidenza sui tempi di liquidazione e sulla sua fruttuosità e quindi sulla fattibilità economica del concordato - Rilevanza - Necessità della valutazione dei creditori - Insufficienza della relazione predisposta dal commissario giudiziale - Aggiornamento della relazione dell'attestatore - Necessità

Concordato preventivo - Modifiche tardive alla proposta - Trasformazione del piano - Revoca della proposta originaria



Le variazioni del piano concordatario le quali, pur non comportando un mutamento della percentuale di soddisfacimento offerta ai creditori, attengono alle modalità di attuazione del piano concordatario incidendo non solo sui tempi della liquidazione, ma anche sulla fruttuosità della stessa, e quindi sulla fattibilità economica del concordato, non possono considerarsi indifferenti per i creditori, i quali devono essere adeguatamente ragguagliati in ordine alle prospettive temporali ed economiche di realizzazione del piano, per la cui valutazione non può ritenersi sufficiente la relazione predisposta dal commissario giudiziale, essendo, invece, necessario un aggiornamento della relazione redatta ai sensi dell'articolo 161, comma 3, L.F. dal professionista attestatore designato dal debitore. (Redazione IL CASO.it) (riproduzione riservata)

Le modifiche alla proposta di concordato apportate dal debitore dopo il compimento delle operazioni di voto che siano di portata non trascurabile e che implicano una trasformazione del piano, configurano una revoca della proposta originaria la quale, benché approvata dai creditori, non può essere posta a base del provvedimento di omologazione. (Redazione IL CASO.it) (riproduzione riservata)


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