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Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 12737 - pubb. 01/06/2015.

Dichiarazione di fallimento: requisiti dimensionali, accertamento dello stato di insolvenza e acquisizione d'ufficio di elementi dallo stato passivo e dal fascicolo fallimentare


Cassazione civile, sez. I, 27 Maggio 2015. Est. Genovese.

Dichiarazione di fallimento - Requisiti dimensionali - Attivo patrimoniale - Riferimento ai tre esercizi antecedenti la data di deposito della prima istanza di fallimento

Dichiarazione di fallimento - Presupposti - Stato d'insolvenza - Situazione irreversibile - Debiti accertati nel corso dell'istruttoria prefallimentare

Dichiarazione di fallimento - Opposizione - Accertamento della situazione d'insolvenza - Accertamento di fatti diversi da quelli che hanno fondato la dichiarazione di fallimento - Fatti anteriori alla pronuncia - Risultanze non contestate dello stato passivo - Acquisizione d'ufficio degli elementi rilevanti

Dichiarazione di fallimento - Opposizione - Accertamento dello stato d'insolvenza - Accertamento di fatti diversi da quelli che hanno fondato la dichiarazione di fallimento - Fatti anteriori alla pronuncia - Risultanze del fascicolo fallimentare


In tema di presupposti dimensionali per l'esonero dalla fallibilità del debitore, nel computo dell'attivo patrimoniale, ai fini del riconoscimento della qualifica di piccolo imprenditore, il triennio cui si richiama il legislatore nell'art. 1, comma 2, lett. a), legge fall., nel testo modificato dal d.lgs. n. 169 del 2007, va riferito agli ultimi tre esercizi antecedenti alla data di deposito dell'unica (o della prima) istanza di fallimento.

In tema di dichiarazione di fallimento, lo stato di insolvenza dell'impresa, che esso presuppone, da intendersi come situazione irreversibile, e non già come una mera temporanea impossibilità di regolare l'adempimento delle obbligazioni assunte, può essere desunto, ai sensi dell'art. 15 ult. co. della L.F., dal complesso dei debiti, purché almeno pari all'ammontare stabilito, secondo il periodico aggiornamento previsto dal terzo comma dell'art. 1 L.F., dallo stesso art. 15 ult. co. L.F., accertati nel corso dell'istruttoria prefallimentare.

Nel giudizio di opposizione alla sentenza di fallimento, l'accertamento della situazione di insolvenza, pur se va compiuto con riferimento alla data di dichiarazione del fallimento, può fondarsi anche su fatti diversi da quelli in base ai quali il fallimento è stato dichiarato, purché si tratti di fatti anteriori alla pronuncia, anche se conosciuti successivamente. La sussistenza della insolvenza può essere pure desunta dalle risultanze non contestate dello stato passivo mediante l'acquisizione, anche ufficiosa, degli elementi rilevanti (Sez. 1, Sentenza n. 5869 del 1993).

L'accertamento dello stato di insolvenza, anche in sede di opposizione alla dichiarazione di fallimento, pur dovendo essere compiuto con riferimento alla data di dichiarazione del fallimento, può fondarsi anche su fatti diversi da quelli sulla base dei quali il fallimento è stato dichiarato, purché anteriori alla dichiarazione, anche se successivamente conosciuti e desunti da circostanze non contestate dello stato passivo, avendo il giudice il potere - dovere di riscontrare la sussistenza dei presupposti della dichiarazione di fallimento sulla base degli atti acquisiti al fascicolo fallimentare (Sez. 1, Sentenza n. 184 del 1988).

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