Diritto Fallimentare


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 12825 - pubb. 01/07/2010

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Tribunale Genova, 26 Giugno 2014. .


Concordato preventivo – Risoluzione



La proposta di concordato che indichi la percentuale di soddisfazione dei creditori e il tempo entro il quale gli stessi verranno soddisfatti deve qualificarsi come proposta di cessione con garanzia e, pertanto, qualsiasi sensibile inadempimento nei tempi e nella percentuale del pagamento dei crediti integra gli estremi di un inadempimento di non scarsa importanza che legittima la risoluzione del concordato (nel caso di specie era previsto il pagamento del 34% dei crediti chirografari in un tempo di circa due anni).

Il dies a quo per la decorrenza del termine di decadenza di cui all’art. 186 l.f., non può essere individuato nell’ultimo atto di liquidazione in quanto tale fase deve ancora essere seguita dal riparto delle somme tra i creditori.

Il concordato preventivo che non riesca ad assicurare una percentuale non simbolica di soddisfazione dei creditori chirografari integra l’inadempimento di non scarsa importanza che ne giustifica la risoluzione.

Laddove sia proposta, oltre alla domanda di risoluzione del concordato, anche quella di fallimento, il Tribunale può, con la medesima sentenza, accogliere entrambe le domande. (Marco Capecchi) (riproduzione riservata)


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