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Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 12878 - pubb. 24/06/2015.

Il termine a ritroso ex art. 67 l. fall. per la revocatoria dell'atto su bene personale del socio illimitatamente responsabile decorre dalla domanda di concordato della società e non dalla dichiarazione personale di fallimento ex art. 147 l.f.


Tribunale di Forlì, 29 Maggio 2015. Est. Carmen Giraldi.

Procedure concorsuali - Fallimento di società di persone e soci illimitatamente responsabili conseguente a concordato preventivo dichiarato inammissibile - Revocatoria fallimentare - Consecuzione delle procedure - Ipoteca giudiziale iscritta su beni del socio illimitatamente responsabile - Retrodatazione del periodo sospetto dal deposito della domanda di concordato con riserva e non dalla dichiarazione di fallimento del socio ex art. 147 l. fall. - Sussistenza


Nel caso in cui, dopo l'ammissione di una società di persone al concordato preventivo, segua la dichiarazione di fallimento della medesima società e dei soci illimitatamente responsabili ex art. 147 l. fall., il termine di cui all'art. 67 l. fall. per l'esercizio dell'azione revocatoria dell'atto personale del socio fallito decorre dal deposito della domanda di concordato della società alla prima procedura concorsuale, e non dalla data della sentenza di fallimento del socio, atteso che il carattere meramente consequenziale e dipendente del fallimento del socio rispetto a quello della società comporta che, ai fini della dichiarazione di fallimento, abbia rilevanza unicamente lo stato d'insolvenza della società, indipendentemente dalla sussistenza o meno dello stato d’insolvenza personale del socio (cfr. Cass. 17.2.2012 n.2335). (Astorre Mancini) (riproduzione riservata)

(Si segnala la recente ordinanza della Cassazione, resa in data 10 febbraio 2015, che ha confermato l’orientamento di Cass. 2012/2335).

Segnalazione di Astorre Mancini, Avvocato in Rimini
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