Diritto e Procedura Civile


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 12943 - pubb. 01/07/2010

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Tribunale Vasto, 23 Giugno 2015. .


Mediazione - Mancato raggiungimento di un accordo amichevole - Proposta di conciliazione da parte del mediatore in mancanza di concorde richiesta delle parti - Passaggio fondamentale della procedura di mediazione - Equa riparazione per violazione del termine di ragionevole durata del processo - Conseguenze - Introduzione nell'ordinamento di meccanismi dissuasivi di comportamenti processuali protesi alla coltivazione della soluzione giudiziale della controversia



La formulazione di una proposta di conciliazione da parte del mediatore – tutte le volte in cui le parti non abbiano raggiunto un accordo amichevole ed anche in assenza di una richiesta congiunta delle stesse – costituisce un passaggio fondamentale della procedura di mediazione, vieppiù valorizzato dalle disposizioni del D.L. 22.06.2012 n. 83, il quale – modificando l’art. 2 della legge 24 marzo 2001, n. 89, in tema di equa riparazione per violazione del termine di ragionevole durata del processo – ha introdotto il comma 2 quinquies, a norma del quale “non è riconosciuto alcun indennizzo: […] c) nel caso di cui all'articolo 13, primo comma, primo periodo, del decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28”, con ciò confermando la tendenza del legislatore ad introdurre nell’ordinamento meccanismi dissuasivi di comportamenti processuali ostinatamente protesi alla coltivazione della soluzione giudiziale della controversia, la cui individuazione presuppone necessariamente la previa formulazione (o, comunque, la libera formulabilità) di una proposta conciliativa da parte del mediatore ed il suo raffronto ex post con il provvedimento giudiziale di definizione della lite. (Redazione IL CASO.it) (riproduzione riservata)