Crisi d'Impresa e Insolvenza


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 13087 - pubb. 20/07/2015

Opponibilità delle cessioni di credito ai creditori del concordato preventivo del cedente

Tribunale Modena, 05 Marzo 2015. Est. Alessandra Mirabelli.


Concordato preventivo - Cessioni di credito - Opponibilità - Data certa anteriore al fallimento o al concordato - Necessità



Dalla lettura degli artt. 169 e 45 L.F., in combinato disposto con l'art. 2914 n. 2 c.c., discende che ai creditori dell'imprenditore cedente possono essere opposte soltanto quelle cessioni di credito che siano state notificate al debitore ceduto o dal medesimo accettate con atto di data certa anteriore alla data di presentazione della domanda di concordato preventivo; il disposto dell'art. 2914 n. 2 c.c. - secondo cui sono inefficaci nei confronti del creditore pignorante e dei creditori che intervengono nell'esecuzione le cessioni di credito che, sebbene anteriori al pignoramento, siano state notificate al debitore o da lui accettate dopo il pignoramento - opera, pertanto, anche nei casi in cui il creditore cedente sia in fallimento o in concordato preventivo. (Franco Benassi) (riproduzione riservata)


Massimario Ragionato



Segnalazione del Dott. Mattia Ventura


Il testo integrale


 


Testo Integrale