Crisi d'Impresa e Insolvenza


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 13198 - pubb. 03/08/2015

Nel concordato preventivo, il diritto del fideiussore deve essere classificato come credito condizionale

Tribunale Santa Maria Capua Vetere, 18 Giugno 2015. Est. Pugliese.


Concordato preventivo - Diritto del fideiussore - Credito condizionale - Previsione - Necessità

Concordato preventivo - Credito del fideiussore - Interpretazione dell'articolo 184 L.F. - Falcidia del credito del fideiussore e del coobbligato di regresso



Nella procedura di concordato preventivo, il diritto del fideiussore del debitore deve essere qualificato in termini di credito condizionale già sorto e perfetto al momento del sorgere della posizione di garanzia, anche se sospensivamente condizionato al momento dell'effettivo pagamento di quanto garantito ed indipendentemente, quindi, dalla avvenuta escussione da parte del garante. (La fattispecie riguarda il diritto di regresso del Fondo di garanzia Medio credito centrale di cui al decreto legislativo n. 123 del 1998). (Franco Benassi) (riproduzione riservata)

Con riferimento al credito del fideiussore, l'articolo 184 L.F. deve essere interpretato nel senso che il fideiussore ed il coobbligato di regresso subiscono la falcidia del proprio credito nei confronti del debitore garantito ovvero del coobbligato ammesso al concordato omologato, ancorché siano tenuti a pagare l’intero di quanto dovuto a favore del creditore principale (garantito), il quale fa salve le proprie ragioni verso i primi che risultano terzi rispetto al rapporto principale e, perciò, ai sensi appunto dell’art. 184 citato, insensibili al concordato omologato (Cass. 3816/94). (Franco Benassi) (riproduzione riservata)


Segnalazione del Dott. Francesco Merola


Il testo integrale


 


Testo Integrale