Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 13325 - pubb. 01/07/2010

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Tribunale Milano, 15 Luglio 2015. .


Mediazione demandata dal giudice – Espunzione dell’istituto dal dlgs 28 del 2010 ad opera del dl 69 del 2013 – Persistente del potere in capo al giudice – Sussiste



La nuova formulazione normativa dell’art. 5 comma II d.lgs. 28 del 2010 non è incompatibile con un generale potere del giudice (art. 175 c.p.c.) di sollecitare un percorso volontario di mediazione mediante un invito: invito che, se seguito dalla adesione delle parti, ha il vantaggio (per le parti stesse) di non comportare conseguenze in punto di procedibilità della domanda. Infatti, la mediazione demandata dal giudice, altro non è se non una forma di mediazione volontaria, veicolata dal suggerimento del magistrato: l’espunzione dell’istituto della cd. mediazione demandata dal giudice (a seguito del d.l. 69 del 2013), pertanto, non esclude e nemmeno limita la facoltà del giudicante di sollecitare una riflessione nei litiganti, mediante invito a rivolgersi spontaneamente ad un organismo di mediazione. Si ricade nell’ambito dei normali poteri di governance giudiziale (175 c.p.c.). Né più e né meno di quanto già avviene per il celebre «invito a coltivare trattative». Pertanto, è sempre possibile – pur nella vigenza dell’attuale versione normativa del dlgs 28 del 2010 – che il giudice inviti le parti ad avviare il procedimento di mediazione, su scelta volontaria. (Redazione IL CASO.it) (riproduzione riservata)