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Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 13474 - pubb. 12/10/2015.

Dichiarazione di fallimento: accertamento dello stato di insolvenza al momento della decisione sulla base di fatti anteriori. I provvedimenti cautelari ex articolo 15, co. 8, L.F. non sono ricorribili per cassazione


Cassazione civile, sez. I, 05 Ottobre 2015. Est. De Marzo.

Dichiarazione di fallimento - Iniziativa - Accertamento definitivo del credito e della esecutività del titolo - Esclusione - Accertamento incidentale al fine di verificare la legittimazione del creditore istante

Dichiarazione di fallimento - Insolvenza - Accertamento al momento della sentenza - Ammissibilità - Accertamento basato su fatti anteriori alla dichiarazione di fallimento

Dichiarazione di fallimento - Garanzia ipotecaria a favore del creditore istante - Incapacità di soddisfare le proprie obbligazioni valutate nel loro complesso

Procedimento per dichiarazione di fallimento - Provvedimenti cautelari e conservativi - Efficacia limitata alla durata del procedimento - Conferma o revoca da parte della sentenza che dichiara il fallimento o del decreto che rigetta l'istanza - Proponibilità del ricorso per cassazione avverso il provvedimento cautelare - Esclusione


In tema di iniziativa per la dichiarazione di fallimento, l'articolo 6 l.f. non presuppone un definitivo accertamento del credito in sede giudiziale, né l'esecutività del titolo, essendo sufficiente un accertamento incidentale da parte del giudice allo scopo di verificare la legittimazione dell'istante. (Franco Benassi) (riproduzione riservata)

Ai fini della dichiarazione di fallimento, l'accertamento dell'insolvenza va fatto con riguardo non al momento della presentazione dell'istanza, ma a quello della sentenza dichiarativa, in quanto il giudice, dato il carattere officioso del giudizio, ha il potere-dovere di verificare la sussistenza dei presupposti richiesti dalla legge anche in base agli atti del fascicolo fallimentare basandosi anche su fatti diversi da quelli considerati al momento dell'apertura della procedura concorsuale, purché, anche se conosciuti successivamente, siano riferibili ad un momento anteriore alla dichiarazione di fallimento. (Franco Benassi) (riproduzione riservata)

In tema di dichiarazione di fallimento, l'esistenza di una garanzia ipotecaria in favore del creditore istante non esclude, di per sé, lo stato di insolvenza, inteso come incapacità di soddisfare regolarmente e con mezzi normali le proprie obbligazioni valutate nel loro complesso e ove siano già scadute all'epoca della dichiarazione di fallimento. (Nel caso di specie, l'accertamento dello stato di insolvenza si è basato non soltanto sull'entità del credito, sia pure nella misura ridotta in considerazione delle contestazioni mosse dal debitore, ma anche sulla considerazione di una serie di atti attraverso i quali lo stesso debitore si era privato di ogni bene o risorse attive, facendo ricorso anche a poste fittizie per mascherare una consistente perdita risultante dal bilancio). (Franco Benassi) (riproduzione riservata)

I provvedimenti cautelari previsti dall'articolo 15, comma 8, legge fall. o conservativi emessi dal tribunale hanno efficacia limitata alla durata del procedimento e vengono confermati o revocati dalla sentenza che dichiara il fallimento o dal decreto che rigetta l'istanza. La natura pacificamente cautelare di detti provvedimenti non muta, infatti, per effetto dello specifico controllo che, per ragioni di opportunità, il legislatore ha demandato al tribunale chiamato a pronunciarsi sull'istanza di fallimento e dello specifico provvedimento (la sentenza) che il primo è chiamato ad adottare in caso di accoglimento dell'istanza; il provvedimento emanato resta, pertanto, privo dei caratteri di decisorietà e definitività, i soli che legittimano il ricorso per cassazione. (Franco Benassi) (riproduzione riservata)

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