Diritto Fallimentare


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 13477 - pubb. 01/07/2010

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Cassazione civile, sez. I, 05 Ottobre 2015. .


Dichiarazione di fallimento - Garanzia ipotecaria a favore del creditore istante - Incapacità di soddisfare le proprie obbligazioni valutate nel loro complesso



In tema di dichiarazione di fallimento, l'esistenza di una garanzia ipotecaria in favore del creditore istante non esclude, di per sé, lo stato di insolvenza, inteso come incapacità di soddisfare regolarmente e con mezzi normali le proprie obbligazioni valutate nel loro complesso e ove siano già scadute all'epoca della dichiarazione di fallimento. (Nel caso di specie, l'accertamento dello stato di insolvenza si è basato non soltanto sull'entità del credito, sia pure nella misura ridotta in considerazione delle contestazioni mosse dal debitore, ma anche sulla considerazione di una serie di atti attraverso i quali lo stesso debitore si era privato di ogni bene o risorse attive, facendo ricorso anche a poste fittizie per mascherare una consistente perdita risultante dal bilancio). (Franco Benassi) (riproduzione riservata)


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