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Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 13483 - pubb. 12/10/2015.

Sequestro ex art. 321 c.p.p. di azienda, prosecuzione contratti e pagamento dei debiti precedenti al sequestro


Tribunale di Napoli, 05 Ottobre 2015. Est. Livia De Gennaro.

Sequestro ex art. 321 c.p.p. – Sequestro di azienda – Prosecuzione contratti – Pagamento debiti precedenti al sequestro – Applicazione dell’art. 56, 3° comma d.lgs. 159/2011  e 74 l.f.

Sequestro ex art. 321 c.p.p. – Sequestro di azienda – Effetti – Poteri dell’amministratore giudiziario – Finalità della custodia


Il combinato disposto degli artt. 56, 3° comma d.lgs. 159/2011 (c.d. codice antimafia) e 74 l.f., applicabile anche al sequestro di azienda ex art. 321 c.p.p., consente, in caso di prosecuzione dei contratti e di continuazione della attività aziendale, il pagamento dei crediti maturati prima del sequestro e nascenti dai contratti proseguiti, prescindendo dalla successiva fase di verifica del credito, purché si operi una preliminare valutazione informale di buona fede e fermo restando il diritto dell’amministratore giudiziario a richiedere la restituzione delle somme ai sensi dell’art. 61, comma 10, d.lgs. 159/2011. (Roberto Ranucci) (riproduzione riservata)

Il sequestro ex art. 321 c.p.p. dell’azienda non comporta il trasferimento di quest’ultima all’amministratore giudiziario, il quale è chiamato ad amministrare l’azienda “per conto di spetta” nella prospettiva di garantire la utile prosecuzione dell’attività di impresa sul mercato, a salvaguardia della sua utilità economica, dei livelli occupazionali e nella prospettiva di incremento della redditività del bene, peculiare della procedura di prevenzione e speculare a quella della procedura fallimentare. (Roberto Ranucci) (riproduzione riservata)

Segnalazione del Prof. Francesco Fimmanò


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