Diritto Fallimentare


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 13574 - pubb. 01/07/2010

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Cassazione civile, sez. I, 05 Ottobre 2015. .


Società di persone - Scioglimento del rapporto sociale per alienazione della partecipazione del socio - Pubblicità - Necessità - Inopponibilità ai terzi - Produzione di effetti limitati all'ambito societario - Estensione del fallimento al socio nonostante la vendita della quota



Lo scioglimento del singolo rapporto sociale per alienazione della partecipazione del socio, di cui non sia stata data adeguata pubblicità, ai sensi dell'articolo 2290, comma 2, c.c., mediante iscrizione nel registro delle imprese, è inopponibile ai terzi, producendo i suoi effetti solo in ambito societario, e, come tale, non preclude l'estensione del fallimento del socio stesso, ai sensi dell'articolo 147 legge fall., malgrado l'avvenuta vendita della quota oltre un anno prima della sentenza dichiarativa di fallimento, atteso che il rapporto societario, per quanto concerne i terzi, a quel momento deve considerarsi ancora in essere. (Franco Benassi) (riproduzione riservata)


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