Diritto Fallimentare


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 13645 - pubb. 01/07/2010

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Tribunale Pistoia, 29 Ottobre 2015. .


Concordato preventivo - Indicazione dell'utilità che il debitore si obbliga ad assicurare a ciascun creditore - Promessa di una determinata percentuale del credito - Esclusione - Utilità ceduta i creditori - Misura della soddisfazione ottenibile - Distinzione



La nuova previsione di cui all'articolo 161, comma 2, lett. e) legge fall., secondo la quale il debitore che propone il concordato deve indicare le utilità che si obbliga ad assicurare a ciascun creditore, deve essere interpretata nel senso per cui l'oggetto dell'obbligazione non si risolve, salvo espressa indicazione in tal senso, in una individuata percentuale del credito, bensì nell'utilità assicurata ai creditori che in un concordato con cessione dei beni sarà costituita dai beni messi a disposizione, posto che una cosa è l'utilità ceduta, altra cosa è la misura della soddisfazione da essa ottenibile, rispetto alla quale, in assenza di espressa obbligazione in tal senso, non vi è impegno da parte del debitore. (Franco Benassi) (riproduzione riservata)


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