Diritto Fallimentare


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 13676 - pubb. 01/07/2010

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Appello Bologna, 22 Ottobre 2015. .


Concordato preventivo – Ammissione – Condizioni – Divieto di alterare l'ordine delle cause legittime di prelazione – Apporto della c.d. finanza esterna da parte del terzo – Esenzione dal divieto – Condizioni – Neutralità patrimoniale – Necessità



Va ribadito l’orientamento per cui, ai fini dell’ammissibilità della proposta di concordato preventivo, l’art. 160 secondo comma l. fall. deve essere interpretato nel senso che l’apporto del terzo si sottrae al divieto di alterazione della graduazione dei crediti privilegiati solo allorché risulti neutrale rispetto allo stato patrimoniale della società debitrice, non comportando nè un incremento dell’attivo, sul quale i crediti privilegiati dovrebbero in ogni caso essere collocati secondo il loro grado, nè un aggravio del passivo della medesima, con il riconoscimento di ragioni di credito a favore del terzo, indipendentemente dalla circostanza che tale credito sia stato o no postergato (Cass. 2012/9373). (Astorre Mancini) (riproduzione riservata)