Crisi d'Impresa e Insolvenza


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 13731 - pubb. 26/11/2015

Omologazione del piano del consumatore

Tribunale Ascoli Piceno, 04 Aprile 2014. Est. Agostini.


Sovraindebitamento - Piano del consumatore - Omologazione - Consenso dei creditori - Irrilevanza - Obbligatorietà della par condicio creditorum - Esclusione - Accordo di ristrutturazione - Distinzione



Ai fini dell'omologazione del piano del consumatore, non è previsto il consenso dei creditori ma solo una valutazione giudiziale di fattibilità della proposta e di meritevolezza della condotta.

Nell'ambito del piano del consumatore, non è previsto il rispetto della par condicio creditorum.

L’elemento di maggior differenza fra le due procedure (il procedimento concernente l’accordo di ristrutturazione e quello relativo al piano del consumatore) è costituito essenzialmente dal diverso trattamento al quale sono sottoposti i creditori poiché, mentre l’accordo non può essere omologato, se non vi abbiano aderito, direttamente o mediante silenzio-assenso, tanti creditori che rappresentino almeno il sessanta per cento del valore dei crediti aventi diritto al voto, il consenso del ceto creditizio è assolutamente irrilevante al fine dell’omologazione del piano del consumatore. (Alessio Orsini) (riproduzione riservata)


Segnalazione dell'Avv. Alessio Orsini del Foro di Ascoli Piceno


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