ilcaso.it
Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 13764 - pubb. 10/07/2015.

Lo stato di insolvenza che rileva per la dichiarazione di fallimento è quello riferibile all'imprenditore e non alle singole attività da lui svolte


Tribunale di Nuoro, 03 Giugno 2015. Est. Cristina Lapi.

Fallimento - Accertamento dello stato di insolvenza - Svolgimento di diverse attività da parte del medesimo imprenditore - Requisito dell'insolvenza riferibile all'imprenditore e non alle singole attività

Fallimento - Decorso dell'anno dalla cancellazione del registro delle imprese - Cessazione dell'attività - Irrilevanza


Ai fini della dichiarazione dello stato di insolvenza, non è rilevante il fatto che il medesimo soggetto abbia svolto diverse attività, in quanto l'impossibilità di soddisfare regolarmente le proprie obbligazioni concerne necessariamente tutto il patrimonio dell'imprenditore senza che sia possibile distinguere tra debiti ascrivibili ad una attività piuttosto che ad un'altra. (Redazione IL CASO.it) (riproduzione riservata)

Ai fini dell'applicazione dell'articolo 10 legge fall. ciò che rileva non è la cessazione dell'attività svolta dall'imprenditore bensì la cancellazione dello stesso dal registro delle imprese. (Redazione IL CASO.it) (riproduzione riservata)

Segnalazione del Dott. Brando Eruzzi


Il testo integrale