Crisi d'Impresa e Insolvenza


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 13938 - pubb. 20/06/2015

Facoltà del debitore in concordato di stipulare un atto di transazione e ruolo degli organi della procedura

Tribunale Como, 27 Maggio 2015. Est. Petronzi.


Concordato preventivo - Spossessamento dei beni del debitore - Esclusione - Funzione degli organi della procedura - Presidio di tutela nell'interesse dei creditori chiamati al voto

Concordato preventivo - Legittimazione processuale del debitore - Facoltà di stipulare una transazione - Sussistenza

Concordato preventivo - Parere del comitato dei creditori - Transazione - Necessità - Esclusione

Concordato preventivo - Transazione - Competenze degli organi della procedura - Controllo sull'eventuale modifica del piano



Nella procedura di concordato preventivo, ove non si verifica alcuno spossessamento del debitore, gli organi della procedura intervengono unicamente in funzione di presidio e di tutela dell'interesse del ceto creditorio, chiamato ad esprimere un voto consapevole sulla proposta negoziale loro formulata dal debitore. (Franco Benassi) (riproduzione riservata)

Così come il debitore ammesso alla procedura di concordato preventivo può essere liberamente convenuto in giudizio dal creditore contestato per l'accertamento del credito (ed altrettanto liberamente in tale sede addivenire ad un accordo suggellato, in un verbale di conciliazione iniziale), allo stesso modo non vi è ragione per escludere che detto debitore sia legittimato a perfezionare con il creditore un accordo transattivo volto a prevenire l'insorgere della lite ed al definitivo accertamento di entità e natura del credito. (Franco Benassi) (riproduzione riservata) (Franco Benassi) (riproduzione riservata)

L'articolo 182 legge fall. impone il parere del comitato dei creditori solo in relazione agli atti previsti al comma 4 (vendite di aziende e rami di aziende, beni immobili, altri beni iscritti in pubblici registri, cessioni di attività e passività e di beni o rapporti giuridici in blocco), mentre nessun espresso richiamo è fatto all'articolo 35, il quale richiede il parere del comitato per la stipula degli atti di ordinaria amministrazione, tra i quali la transazione. (Franco Benassi) (riproduzione riservata)

Nel concordato preventivo, gli organi della procedura, in presenza dell'eventuale soluzione transattiva di una controversia, sono chiamati a verificare che tale regolazione pattizia non si tramuti in un'occulta modifica della proposta di concordato, specie se effettuata successivamente alle operazioni di voto, a ciò ostandovi il disposto di cui all'articolo 175, comma 2, legge fall.. (Franco Benassi) (riproduzione riservata)


Segnalazione dell'Avv. Paola Cuzzocrea


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