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Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 13979 - pubb. 13/01/2016.

Procedimento per dichiarazione di fallimento, poteri istruttori del tribunale e presunzione di veridicità dei dati risultanti dai bilanci depositati dal debitore


Cassazione civile, sez. I, 04 Dicembre 2015. Est. Rosa Maria Di Virgilio.

Dichiarazione di fallimento - Procedimento - Differimento dell'udienza su richiesta del debitore - Onere dello stesso di accertarsi della data del rinvio

Dichiarazione di fallimento - Procedimento - Poteri istruttori officiosi del tribunale

Dichiarazione di fallimento - Procedimento - Poteri istruttori del tribunale - Onere di deposito dei bilanci - Presunzione di veridicità - Affidamento del giudice del merito sui dati dagli stessi risultanti


Il fallendo che sia stato regolarmente convocato nell'ambito del procedimento di cui all'articolo 15 legge fall., qualora ottenga il differimento dell'udienza per proprio impedimento, è onerato di accertarsi della data del rinvio in tal modo concesso. (Redazione IL CASO.it) (riproduzione riservata)

In tema di procedimento per la dichiarazione di fallimento, l'art. 1, comma 2, legge fall., nel testo modificato dal d.lgs. 12 settembre 2007, n. 169, pone a carico del debitore l'onere di provare di essere esente dal fallimento, così gravandolo della dimostrazione del non superamento congiunto dei parametri ivi prescritti, mentre il potere di indagine officiosa è residuato in capo al tribunale, pur dopo l'abrogazione dell'iniziativa d'ufficio e tenuto conto dell'esigenza di evitare la pronuncia di fallimenti ingiustificati, potendo il giudice tuttora assumere informazioni urgenti, ex art. 15, comma 4, legge fall., utilizzare i dati dei ricavi lordi in qualunque modo essi risultino e dunque a prescindere dalle allegazioni del debitore, ex art. 1, comma 2, lettera b), legge fall., assumere mezzi di prova officiosi ritenuti necessari nel giudizio di impugnazione ex art. 18 legge fall.; tale ruolo di supplenza, volgendo a colmare le lacune delle parti, è però necessariamente limitato ai fatti da esse dedotti quali allegazioni difensive ma non è rimesso a presupposti vincolanti, richiedendo una valutazione del giudice di merito competente circa l'incompletezza del materiale probatorio, l'individuazione di quello utile alla definizione del procedimento, nonché la sua concreta acquisibilità e rilevanza decisoria. Spetta, pertanto, al giudice del merito ricorrere ai poteri officiosi di indagine, al fine di evitare fallimenti ingiustificati (cfr. Corte Cost. 198/2009 sulla questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, 2° comma l.f. riformato per violazione dell'art. 3 Cost.), ma si tratta di facoltà concessa a detto giudice, rimessa necessariamente all'esercizio discrezionale, in relazione alle specifiche e concrete utilità, rilevanza decisoria ed acquisibilità degli elementi probatori. (Redazione IL CASO.it) (riproduzione riservata)

I bilanci depositati dal debitore, in osservanza alle disposto di cui all'art. 15, comma 4, legge fall., sono assistiti da presunzione di veridicità, così che l'adempimento dell'onere di deposito di cui alla citata disposizione giustifica l'affidamento del giudice del merito sui dati dagli stessi risultanti ed esclude il vizio di legittimità per il mancato ricorso ai poteri istruttori d'ufficio, salva rimanendo la facoltà della parte di dimostrare la falsità dei bilanci stessi. (Redazione IL CASO.it) (riproduzione riservata)

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