Diritto Fallimentare


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 14264 - pubb. 01/07/2010

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Appello Venezia, 20 Luglio 2015. .


Fondazione - Assoggettabilità a fallimento - Attività tesa al conseguimento di entrate remunerative dei fattori utilizzati



Una fondazione può svolgere attività imprenditoriale di natura commerciale quale modalità di realizzazione dei propri scopi statutari, attesa la compatibilità tra lo scopo lucrativo, tipico della fondazione, e lo svolgimento di attività economica previsto dall'articolo 2082 c.c.; a tal fine si deve, infatti, ricordare che l'impresa non consiste nello svolgimento di un'attività necessariamente lucrativa, ben potendo caratterizzarsi per il compimento di attività produttiva oggettivamente economica tesa al conseguimento di entrate remunerative dei fattori utilizzati, così da consentire nel lungo periodo la copertura dei costi con i ricavi. (Franco Benassi) (riproduzione riservata)


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