Diritto dei Mercati Finanziari


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 1428 - pubb. 29/11/2008

Doveri informativi e prova del danno

Tribunale Pisa, 09 Marzo 2008. Est. Tocci.


Intermediazione finanziaria – Violazione dei doveri informativi – Prova del danno – Nesso di causalità – Dimostrazione del minor vantaggio o maggior aggravio – Necessità.



Ove, in tema di violazione dei doveri informativi dell’intermediario, l’investitore non deduca e provi elementi tali da far ritenere che, se esaurientemente informato, egli avrebbe indirizzato in altra direzione le scelte di investimento, né dimostri quale minor vantaggio o maggior aggravio sia conseguito alla mancata informazione, si deve ritenere non assolto l’onere probatorio di cui all’art. 2967 cod. civ. in ordine alla sussistenza del danno, al suo concreto manifestarsi e soprattutto in relazione al nesso di causalità tra inadempimento e danno medesimo. (Franco Benassi) (riproduzione riservata)


Segnalazione dell'Avv. Vieri Romagnoli


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