Crisi d'Impresa e Insolvenza


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 14334 - pubb. 20/11/2015

Concordato preventivo: potere del tribunale di accertamento dei crediti contestati e postergazione del credito vantato dalla controllante

Tribunale Como, 03 Novembre 2015. Est. Petronzi.


Concordato preventivo - Crediti contestati - Valutazione del tribunale - Accertamento - Esclusione - Facoltà di disporne l'esclusione ai fini del voto

Concordato preventivo - Crediti contestati - Potere di accertamento del tribunale - Crediti muniti di titolo esecutivo - Esclusione

Concordato preventivo - Ammissione al voto dei crediti contestati - Credito accertato con sentenza di primo grado provvisoriamente esecutiva

Concordato preventivo - Causa concreta - Impossibilità di pagamento di una minima percentuale ai creditori chirografari - Revoca

Concordato preventivo - Credito vantato dalla società controllante - Postergazione

Concordato preventivo - Formazione delle classi - Crediti postergati - Distinzione dei creditori chirografari - Necessità



Nell'ambito della procedura di concordato preventivo, il potere del tribunale in ordine ai crediti contestati non può esplicarsi in un accertamento degli stessi ma è limitato alla facoltà di disporre la esclusione del creditore dal voto. (Franco Benassi) (riproduzione riservata)

Nel concordato preventivo, le contestazioni in ordine ai crediti che possono essere prese in esame dal tribunale solo esclusivamente relative a quei crediti che non siano già provvisti di titolo esecutivo, crediti il cui definitivo accertamento compete al giudice investito della contestazione secondo le normali regole di competenza. (Franco Benassi) (riproduzione riservata)

Deve essere ammesso al voto del creditore il cui credito, pur contestato, sia stato accertato con sentenza di primo grado provvisoriamente esecutiva. (Franco Benassi) (riproduzione riservata)
 
Deve essere revocata ai sensi dell'articolo 173 legge fall. l'ammissione al concordato preventivo qualora emerga l'esistenza di un credito che impedisca una sia pur minima soddisfazione dei creditori chirografari. (Franco Benassi) (riproduzione riservata)

Il fatto che il principale credito chirografario sia vantato dalla società che controlla quella ammessa alla procedura di concordato impone di considerare il credito della prima come credito da finanziamento suscettibile di postergazione a norma dell'articolo 2467 c.c.. (Franco Benassi) (riproduzione riservata)

Comporta la violazione delle regole di formazione delle classi dei creditori la proposta di concordato che collochi nell'unica classe di creditori chirografari anche il credito da finanziamento soci postergato ai sensi dell'articolo 2467 c.c.. (Franco Benassi) (riproduzione riservata)


Segnalazione del Dott. Mirco Guetta


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