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Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 14349 - pubb. 08/03/2016.

Rapporto tra procedimenti di concordato preventivo e per dichiarazione di fallimento e audizione del debitore


Tribunale di Bologna, 21 Dicembre 2015. Est. Atzori.

Fallimento - Procedimento - Audizione dell'imprenditore - Proposta di concordato preventivo - Inammissibilità ex art. 162 legge fall. - Successiva dichiarazione di fallimento su richiesta del P.M. - Convocazione del debitore - Necessità - Esclusione - Limiti

Fallimento ed altre procedure concorsuali - Fallimento - Apertura (dichiarazione) di fallimento - Procedimento - Audizione dell’imprenditore - Concordato preventivo - Istanza in pendenza di procedura fallimentare - Audizione del fallendo in camera di consiglio - Necessità - Esclusione - Fondamento - Fattispecie


Il sub-procedimento diretto alla declaratoria di fallimento, che si apre all'esito della dichiarazione di inammissibilità della proposta di concordato preventivo, si inserisce nell'ambito di una procedura unitaria, nella quale il debitore ha già formalizzato il rapporto processuale innanzi al tribunale e il cui eventuale sbocco nella dichiarazione di fallimento deve essergli noto sin dal momento della proposizione della domanda, soprattutto dopo avere preso conoscenza del decreto ex art. 162, comma 2, legge fall., cui consegue la trasmissione degli atti al pubblico ministero. In tale contesto, salva l'ipotesi in cui la parte pubblica non adduca, in sede di richiesta e a dimostrazione dello stato di insolvenza, elementi ulteriori rispetto a quelli già acquisiti al procedimento, non è necessaria l'ulteriore convocazione in camera di consiglio del debitore ai fini della dichiarazione di fallimento, potendo questi predisporre comunque i mezzi di difesa più adeguati al caso, tenuto conto delle esigenze proprie dei procedimenti concorsuali (presentazione di memorie, istanze di convocazione personale e simili), per contrastare l'eventuale richiesta di fallimento. (Redazione IL CASO.it) (riproduzione riservata)

Il debitore che abbia presentato istanza di ammissione al concordato preventivo in pendenza della procedura fallimentare a suo carico, non deve essere sentito in camera di consiglio per l'esercizio del suo diritto di difesa qualora ne sia stata già disposta l'audizione prima della dichiarazione di fallimento, ed abbia avuto la possibilità di svolgere tutte le difese nel corso della procedura. (Redazione IL CASO.it) (riproduzione riservata) 

Segnalazione della Dott.ssa Michela Fabbri


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