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Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 14630 - pubb. 01/07/2010.

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Cassazione civile, sez. I, 29 Marzo 2016. .

Fallimento - Concordato preventivo - Consecuzione tra le procedure - Manifestazione di un'unica crisi d'impresa - Natura unitaria della procedura anche in presenza di iato temporale - Computo dei termini per l'azione revocatoria


Ove al concordato preventivo faccia seguito il fallimento, il susseguirsi delle due procedure darà luogo ad una procedura unitaria il cui inizio deve essere individuato nella prima, dalla quale decoreranno i termini per l'esercizio dell'azione revocatoria anche nell'ipotesi in cui tra concordato e fallimento vi sia uno iato temporale, in quanto costituiscono entrambi manifestazione di un'unica situazione di crisi dell'impresa. (Franco Benassi) (riproduzione riservata)