Crisi d'Impresa e Insolvenza


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 14632 - pubb. 05/04/2016

Concordato con riserva, natura perentoria del termine per il deposito del piano, impugnazione del diniego della proroga e presentazione di nuova domanda di concordato

Cassazione civile, sez. I, 31 Marzo 2016, n. 6277. Est. Magda Cristiano.


Concordato preventivo - Concordato con riserva - Termine per la presentazione della proposta, del piano e dell’ulteriore documentazione - Natura perentoria - Istanza di proroga - Rigetto - Impugnabilità in cassazione

Concordato preventivo - Concordato con riserva - Mancata presentazione della proposta, del piano e dell’ulteriore documentazione - Inammissibilità della domanda - Deposito di nuova domanda di concordato - Ammissibilità

Concordato preventivo - Pendenza della procedura di concordato - Presentazione di nuova autonoma domanda - Volontà del proponente di rinunciare a quella in precedenza depositata



In presenza di una domanda di concordato preventivo con riserva, il provvedimento del tribunale che abbia rigettato l'istanza di proroga del termine per il deposito della proposta, del piano e della documentazione di cui ai commi secondo e terzo dell'art. 161 legge fall., resta insindacabile in sede di legittimità se congruamente motivato. (Patrizia Perrino) (riproduzione riservata)

Respinta l'istanza di proroga e scaduto il termine concesso ex art. 161, comma 6, legge fall., la domanda di concordato deve essere dichiarata inammissibile dal tribunale, ai sensi dell'art. 162, comma 2, legge fall.; va, tuttavia, fatta salva la facoltà per il proponente, in pendenza dell'udienza fissata per la dichiarazione di inammissibilità, ovvero anche per l'esame di eventuali istanze di fallimento, di depositare una nuova domanda di concordato, ai sensi del primo comma dell'art. 161 legge fall. (corredata della proposta, del piano e dei documenti), dalla quale si desuma la rinuncia a quella con riserva, sempre che la nuova domanda non si traduca in un abuso dello strumento concordatario. (Patrizia Perrino) (riproduzione riservata)

Poiché rispetto al medesimo imprenditore ed alla medesima insolvenza il concordato non può che essere unico, qualora la procedura di concordato sia pendente non è configurabile un'ulteriore domanda di ammissione avente carattere di autonomia (Cass. 495/015), a meno che da quest'ultima non si desuma l'inequivoca volontà del proponente (pur se non espressa con formule sacramentali) di rinunciare a quella in precedenza depositata. (Redazione IL CASO.it) (riproduzione riservata)


Segnalazione dell'Avv. Patrizia Perrino del Foro di Verona


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