Diritto Fallimentare


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 14691 - pubb. 01/07/2010

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Tribunale Milano, 04 Febbraio 2016. .


Fallimento - Assoggettabilità a fallimento dell'holder - Presupposti - Attività di direzione e coordinamento di un gruppo societario quale fonte di responsabilità ex art. 2497 c.c. - Irrilevanza



Appare, quindi, evidente come non basti, di per sé, al fine dell'assoggettamento a dichiarazione di fallimento, l'esercizio anche abusivo da parte dell'holder di attività di direzione e coordinamento di un gruppo societario, fonte di responsabilità ex art. 2497 c.c. per l'holder. Lo status di holder fallibile, ossia di titolare di holding unipersonale assoggettabile a fallimento, non coincide di per sé con l'esercizio abusivo (in violazione di quanto previsto dall'ad. 2497 c.c.) di una attività di coordinamento del gruppo. Chi esercita una attività di coordinamento di altre società e agisce in violazione dei principi di corretta gestione delle società (sia societaria sia imprenditoriale), assume una responsabilità risarcitoria diretta "per il pregiudizio arrecato alla redditività ed al valore della partecipazione sociale, nonché nei confronti dei creditori sociali per la lesione cagionata all'integrità del patrimonio della società" (art. 2497 c.c.), azione risarcitoria che in caso di fallimento della società affidata all'altrui coordinamento spetta al curatore del fallimento. Pertanto, ancorché venga allegato l'esercizio abusivo dell'attività di direzione e coordinamento da parte di una persona fisica (arg. ex art. 2497-sexies c.c.), come nel caso di abusiva ingerenza del socio titolare di partecipazioni quasi totalitarie (il cd. socio "quasi unico"), tale circostanza non comporta di per sé lo status di imprenditore fallibile dell'holder o socio tiranno.

Invero, la responsabilità risarcitoria è causa di mera aggressione patrimoniale nei confronti del responsabile (e non di assoggettamento a fallimento, con conseguente spossessamento e cristallizzazione delle masse passive), laddove l'assoggettamento a fallimento richiede comunque l'individuazione di un centro di imputazione di interessi che eserciti una attività imprenditoriale come tale considerata (e, quindi, assuma debiti in proprio quale imprenditore), il cui esercizio è postulato necessario per qualsiasi dichiarazione di fallimento a termini dell'art. 1, comma 1, legge fall. Solo in caso di prova che l'eterodirezione societaria si sia tradotta in esercizio di attività imprenditoriale, può dedursi che l'esercizio abusivo di attività di direzione comporti l'assoggettabilità a dichiarazione di fallimento (assunzione di attività imprenditoriale in nome proprio con spendita del nome, perseguimento di un risultato economico, utilizzazione di una attività svolta professionalmente e con stabile organizzazione, autonoma rispetto a quella delle singole società eterodirette, volta a determinare l'indirizzo, il controllo e il coordinamento di altre società). (Franco Benassi) (riproduzione riservata)


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