Diritto Fallimentare


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 1473 - pubb. 29/01/2009

Concordato con cessione dei beni e nomina del liquidatore

Tribunale Parma, 20 Marzo 2008. Est. Coscioni.


Concordato preventivo – Cessione dei beni – Attività di liquidazione non particolarmente complessa – Nomina di liquidatore giudiziale – Necessità – Esclusione.



Nel concordato preventivo con cessione dei beni non è necessaria la nomina di un liquidatore giudiziale qualora l’attività di liquidazione da compiere non sia di particolare complessità. (Franco Benassi) (riproduzione riservata)


Massimario Ragionato




 

La proposta di concordato, come formulata dalla società ricorrente, ha raggiunto le maggioranze di legge e per-tanto va omologata.

Preliminarmente, va dichiarata la contumacia dei credi-tori dissenzienti * S.p.a., * S.r.l., * S.n.c., * S.r.l. e INPS non costituiti, nonostante la rituale notifica operata dalla società ricorrente del decreto di fissazione dell’udienza in Camera di Consiglio dell’intestato Tribunale.

Si deve poi rilevare come la proposta di concordato debba qualificarsi a norma dell’art. 160, primo comma, lett. a) e c) in ragione della cessione di tutti i beni ed i diritti di pertinenza della società proponente alla massa dei creditori, e che è estraneo al presente giudizio ogni profilo di meritevolezza e congruità satisfattiva come originariamente previsti dall’art. 160, primo comma nn. 1, 2 e 3 R.D. 267/42, essendo stato tolto al Tribunale qualsiasi giudizio sulla meritevolezza del concordato e sulla dichiarazione di fallimento come ipotesi più favorevole per il ceto creditorio.

La prima indagine consentita in questo procedimento è il raggiungimento o meno delle maggioranze di legge, e in questo senso si deve rilevare come abbiano votato a favore i creditori rappresentanti crediti per complessivi 621.897,25 pari al 65,54% del totale dei creditori ammessi al voto in base alla proposta di concordato.

La seconda indagine riguarda invece il voto espresso dai creditori delle classi ammesse al voto; a tale proposito si deve ritenere che le uniche classi di creditori votanti siano la F, la G, la H e la I, posto che le rimanenti classi raggruppavano creditori che avevano o l’integrale pagamento o la percentuale di credito in privilegio pagato. Con riguardo alle suddette classi la situazione dei voti è la seguente:

Deve quindi essere compiuto il giudizio previsto dall’art. 177 l.fall. (nella formulazione precedente al D.Lgs. 169/ 07) in base al quale «il tribunale, riscontrata la maggioranza di cui al primo comma, può approvare il concordato nonostante il dissenso di una o più classi di creditori, se la maggioranza delle classi ha approvato la proposta di concordato e qualora ritenga che i creditori appartenenti alle classi dissenzienti possano risultare soddisfatti dal concordato in misura non inferiore alle alternative concretamente praticabili»; nel caso in esame, non vi è dubbio che l’alternativa del fallimento sia svantaggiosa per i creditori, posto che il concordato prevede la cessione dell’azienda ad un prezzo di €.180.000,00 mentre la cessione da effettuare in sede fallimentare porterebbe ad un prezzo decisamente minore (vedi considerazioni del Commissario Giudiziale alle pagg. 29 e 30 della relazione) e che i professionisti che hanno assistito la * S.r.l. hanno rinunciato a crediti privilegiati per €.71.773,00 a condizione che il concordato venga omologato.

Con riferimento alle attività oggetto della relazione del Commissario Giudiziale, va sul punto osservato come le risultanze, in esito all’adozione dei criteri di massima prudenza e rigore adottati dagli esperti nominati, in sede di analisi, assumano i seguenti valori:

attivo realizzabile: 244.408,00

spese di procedura: 24.00,00;

spese vive di gestione della procedura: 1.200,00 onorari a professionisti per concordato: 19.552,00 compensi professionali in corso di procedura: 6.500,00 altri costi non previsti: 2.900,00. Somme messe a disposizione dai soci ed ex amministra-tori. 15.000,00 con le seguenti percentuali di soddisfacimento dei creditori:…

Deve pertanto conclusivamente provvedersi alla omologazione del concordato proposto dalla società * S.r.l., alla cui esecuzione si dovrà provvedere secondo le seguenti modalità; non si ritiene necessaria la nomina del Liquidatore, posto che le attività di cessione dei beni mobili sono già in essere (è già stato incaricato della vendita l’Istituto Vendite Giudiziarie) e che si deve soltanto provvedere a formalizzare la cessione di azienda.

1. Il Commissario dovrà provvedere entro due mesi dal deposito della presente sentenza, a formare uno stato passivo dei crediti, dandone avviso alla società debitrice e a tutti i creditori al fine di dirimere preventivamente eventuali controversie, invitando singolarmente i creditori a produrre

      i titoli giustificativi dei loro crediti ove ritenuto necessario, con l’avviso che in mancanza della produzione suddetta, non si potrà procedere ad alcun pagamento in loro favore;

      le coordinate bancarie affinché possano con sicurezza essere loro corrisposte le somme dovute;

– una copia dello stato passivo dovrà essere depositata e visionata dal G.D. e depositata in Cancelleria;

2.     il Commissario Giudiziale dovrà tenere informato il Comitato dei Creditori in ordine allo stato degli adempimenti almeno ogni tre mesi mediante relazione scritta salvo ulteriori oneri comuni per ogni operazione di particolare rilievo gestionale;

3.     il Commissario Giudiziale provvederà immediatamente al versamento di ogni somma riscossa sul libretto della procedura, come aperto all’atto della incardinazione della domanda di concordato;

4.     il Commissario allegherà alla relazione trimestrale copia del libretto, comunicando altreì i tassi attivi corrisposti e valutandone comparativamente la convenienza;

5.     il Commissario provvederà a ripartire le disponibilità liquide fra i creditori concorrenti secondo l’ordine delle cause di prelazione, nel rispetto dei principi di massima sollecitudine e tempestività connessi alla natura pubblica dell’incarico, privilegiandosi in via assoluta modalità di corresponsione bancaria;

6.     il Commissario Giudiziale procederà alla vendita dei beni ed a formalizzare la cessione dell’azienda.

P.Q.M.

Il Tribunale, pronunciando sulla proposta di concordato preventivo con cessione di beni presentata dalla * S.r.l. in liquidazione con ricorso depositato il 16 novembre 2007, visti ed applicati gli artt. 160 e ss. R.D. 267/42, come novellati in esito al d.l. n. 35 del 14 marzo 2005, convertito con modificazioni dalla l. n. 80 del 14 maggio 2005 così provvede:

1)     omologa il concordato preventivo mediante cessione dei beni della società * S.r.l. in liquidazione, in persona del liquidatore **;

2)     dispone che il commissario giudiziale si attenga alle modalità di gestione e liquidazione indicate nella parte motiva della presente sentenza.


Testo Integrale