Diritto Fallimentare


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 1508 - pubb. 26/02/2009

Giudizio del tribunale nel concordato preventivo e contenuto della relazione del professionsita

Tribunale Roma, 30 Giugno 2008. Est. La Malfa.


Concordato preventivo – Poteri del tribunale – Giudizio di fattibilità del piano – Sussistenza – Analiticità della relazione del professionista – Indicazione delle verifiche svolte e delle motivazioni a sostegno della fattibilità del piano – Necessità.



Nel procedimento per concordato preventivo, ancor più dopo le modifiche apportate dal cd. decreto correttivo n. 169/2007, è possibile sostenere che al tribunale competa di esprimere un giudizio di merito sulla veridicità dei dati aziendali e sulla fattibilità del piano e che tale giudizio non potrà che essere negativo qualora la relazione redatta dal professionista ai sensi dell’art. 161 legge fall. non si presenti come analitica e completa e non sia sostenuta dall’indicazione specifica delle attività compiute, dei relativi dati e delle motivazioni che devono sorreggere il giudizio di fattibilità. (Franco Benassi) (riproduzione riservata)


Massimario Ragionato




 

SENTENZA

dichiarativa di fallimento a carico della *** Srl con sede legale in Roma, *;

IN FATTO ED IN DIRITTO

Contro la Srl *** presentavano istanza per dichiarazione di fallimento tre creditori, che nel corso dell’istruttoria prefallimentare depositavano desistenza; nelle more della pronuncia del Tribunale pervenivano altre istanze di fallimento da parte di numerosi creditori; uno dei creditori desistenti, T. Bus, successivamente riteneva risolto l’accordo che aveva condotto alla desistenza e nuovamente insisteva per la dichiarazione di fallimento. Veniva fissata per la comparizione delle parti e per l’esercizio del diritto di difesa l’udienza del 21.5.08; il GD si riservava con termine di 30 giorni per note.

Con ricorso depositato in data 3.7.08 la *** proponeva ai creditori un concordato preventivo articolato in un piano che prevedeva: a) il pagamento integrale delle spese di procedura e dei creditori privilegiati ex art. 2751 bis nn. 1, 2 e 5; b) il pagamento in “misura che sarà resa possibile dalla liquidazione degli attivi e che si ritiene prossima al 50%; c) il pagamento dei creditori chirografari attraverso l’assegnazione delle quote di capitale di una costituenda società in cui dovrebbero essere conferiti i titoli rappresentativi dei capitali di alcune società di diritto brasiliano di proprietà della proponente.

Esponeva la *** di svolgere la sua attività nel settore turistico attraverso alcuni rami d’azienda in Italia e mediante la partecipazione in alcune società di diritto brasiliano. L’attivo necessario per far fronte all’onere concordatario privilegiato deriverebbe dagli incassi dell’affitto già stipulato nell’aprile 2008 e della cessione dei rami d’azienda (per i quali vi è impegno d’acquisto irrevocabile) e dall’incasso dei crediti. Ai chirografari sarebbero attribuite quote proporzionali di una newco in cui la ILG conferirebbe le partecipazioni estere, che allo stato sarebbero di modesto valore, ma attraverso una gestione accorta ed il rilancio possibile da parte degli operatori del settore potrebbero assumere il valore di €. 15 mil.

Al ricorso venivano allegate la delibera dell’amministratore di voler accedere al concordato preventivo, la relazione e la documentazione di cui all’art. 161 l. f..

Il Tribunale, ritenutane la necessità, disponeva la comparizione della società per chiarimenti all’udienza del 30.7.08, all’esito della quale, acquisito il parere negativo del PM, che chiedeva la dichiarazione di fallimento, riservava la decisione.

L’entrata in vigore del decreto “correttivo” sembra aver risolto il nodo dell’estensione dei poteri di controllo del Tribunale nella fase di ammissione alla procedura di concordato preventivo.

Già precedentemente a questa ulteriore modifica questo tribunale aveva preso posizione favorevole all’esercizio di un controllo di merito sulla veridicità dei dati esposti e sulla fattibilità del piano, basandosi sulla struttura e natura dell’istituto, in cui ancora sono presenti precisi connotati pubblicistici, sulla presenza di un piano che, in quanto tale deve essere connotato da veridicità e fattibilità (con conseguente riconducibilità di questi elementi alla qualifica di condizioni dell’azione), sulla presenza di vari dati testuali e logici a favore (la mancata abrogazione dell’art. 173; la previsione d’un giudizio di merito del tribunale in caso di concordato con suddivisione dei creditori in classi; la legittimazione alla costituzione in giudizio dei creditori dissenzienti e di “qualsiasi interessato”; la previsione nel comma secondo dell’art. 180 l. fall. dei poteri istruttori d’ufficio; la previsione dell’art. 180 del deposito del parere del commissario), sulla necessità della relazione del professionista ex art. 161 sulla veridicità dei dati aziendali e la fattibilità del piano medesimo ed infine sulla sicura presenza nella fase successiva all’ammissione di poteri di controllo di merito ex art. 173 l.f.

La novella entrata in vigore nel gennaio 2001 conferma e precisa ulteriormente tali elementi, rafforzando la tesi sopra riassunta. Anzitutto, l’esplicita indicazione dell’art. 162 l. f. che il Tribunale, decidendo in sede d’ammissione, deve verificare i presupposti previsti dall’art. 161, e dunque anche la veridicità dei dati aziendali e la fattibilità del piano. In secondo luogo, l’abrogazione nell’art. 163 dell’inciso “verificata la completezza e la regolarità della documentazione”, cui la dottrina e la giurisprudenza contrarie riconducevano, sul piano letterale, la volontà normativa di restringere il campo d’indagine del tribunale alla sola correttezza formale e documentale della proposta. In terzo luogo, la circostanza che il legislatore, nonostante l’acceso dibattito dottrinario e giurisprudenziale sul punto con netta prevalenza della tesi del controllo di fattibilità, non si sia espresso in favore della tesi opposta.

Ciò premesso, in concreto la proposta depositata da ILG è inammissibile, per più di un motivo.

-                         la relazione ex art. 161 l. f. redatta dal professionista, deve avere carattere di analiticità e compiutezza, e deve essere sostenuta dall’indicazione specifica della attività compiute e dei relativi dati e motivazioni; una relazione apodittica si è ritenuto essere insufficiente a sostenere la proposta di concordato preventivo, determinandone l’inammissibilità; la relazione depositata dalla proponente, invece, non rispetta tali requisiti di analiticità e riferimento ai dati; essa appare scarsamente (o per nulla) motivata, in ordine alle verifiche svolte in relazione alla veridicità dei dati aziendali, quanto in merito alle motivazioni che sorreggono il giudizio di fattibilità del piano; a parte la mancanza nell’originaria relazione dei dati relativi alla contabilità di Roma, poi formalmente sanata dalla relazione aggiuntiva del 30.7.08, si rileva la mancanza di adeguate indicazioni relativamente alle verifiche eseguite (si attesta, semplicisticamente, che “per la parte rimanente si può ritenere che essa rispecchi la realtà in maniera sufficientemente attendibile”) ed agli specifici contenuti formali e sostanziali delle scritture; nel merito della fattibilità, poi, si limita a un rapido e astratto riesame delle valutazioni già esposte nel piano, con generica e acritica condivisione, quanto ai crediti, del percorso argomentativo ***, col “far proprio” il piano relativo ai rami d’azienda S. etc, Tour operator L., con l’immotivata condivisione della valutazione della partecipazione E., e alla diafana apprezzabilità “dell’idea di conferire le partecipazioni brasiliane in una Newco; tali negative considerazioni rimangono immutate anche dopo la relazione suppletiva depositata in data 30.7.08, che a proposito della contabilità in Roma, asseritamente resasi disponibile, non consente di comprendere se il Dott. *** ne abbia preso visione, stante l’equivocità della dizione, e che, peraltro, enuncia essa stessa una sorta di presa di distanza dalla valutazione *** dei crediti, siccome attinta da apprezzamenti soggettivi;

-                         la stima dei crediti appare eccessivamente generosa, laddove l’esperienza insegna che l’escussione dei crediti anche genericamente contestati è di lungo esperimento e costosa, con esiti sovente diversi da quelli attesi, in ragione anche dell’insolvenza possibile o della sfuggevolezza dei debitori;

-                         i contratti di affitto d’azienda, in connessione con le previste vendite, non trovano adeguata giustificazione imprenditoriale (non si spiega perché non avrebbe potuto la stessa azienda proseguire le attività), anche in relazione alla recentissima stipulazione in corso di prefallimentare, e comunque attuano una esitazione anticipata dell’impresa, sottratta ad una reale verifica da parte dei creditori, il che unitamente all’indicazione del Monti quale soggetto designato per l’amministrazione della newco sembra completare un mosaico rivolto a mantenere “le mani sul volante”; il contratto di vendita è peraltro procrastinato ad un termine eccessivamente lungo, (2011, vedi memoria integrativa allegata); la relativa attuazione non è infine in alcun modo garantita, sicchè anche il puntuale futuro adempimento contrattuale non è assicurato;

-                         il conferimento delle partecipazioni estere nella Newco risulta affetto da eccessivo ottimismo, se si tien conto dell’attuale fase di ribasso del settore turistico, dei contenziosi in essere dei quali si è sottaciuta la portata e del fatto che la stessa ILG, dopo aver investito somme nelle stesse, non sia stata in grado di ottenerne alcuno specifico reddito; la prospettiva di valorizzazione sino a E. 15 mln è assolutamente priva di qualsiasi aggancio valutativo e soprattutto non è sostenuta da alcuno specifico piano d’investimenti, peraltro assolutamente ingente e necessario in relazione alle situazioni descritte; non senza rilevare che dell’interessamento concreto dei creditori-operatori del settore non risulta prova; anzi, dalle istanze di fallimento depositate risulta che una non modesta fetta dei creditori ravvisa nel fallimento l’unica concreta soluzione della vicenda.

Ritiene pertanto il tribunale che non sussistano i preuspposti di certezza dei dati e fattibilità del piano richiesti per l’ammissione alla procedura di concordato preventivo.

Ritenuto che, superato il limite di credito di cui all’art. 15 l. f., devesi ritenere integrato anche il requisito dimensionale di fallibilità, tenuto conto delle risultanze in atti.

Ritenuto infine che è provata ed ammessa l’insolvenza, come dimostrato dalle risultanze dei bilanci e dalle stesse affermazioni contenute nel ricorso, dalla molteplicità delle istanze di fallimento e dagli importi dei relativi crediti, rimasti inadempiuti.

Ritenuto quindi che l’impresa in questione deve essere dichiarata fallita.

P. Q. M.

visti gli artt.1, 5, 6, 9, 16, 22, 160 e seguenti, del R.D. 16.3.1942 n. 267, come modificati dal D. Lgs 9.1.05 n. 5 e deal D. Lgs n. 169/07;

NON AMMETTE

la proponente alla procedura di concordato preventivo;

DICHIARA

il fallimento della *** Srl con sede legale in Roma, ***;

delega alla procedura il Giudice Dott. ***;

nomina curatore il Prof. Avv. ***;

ordina al fallito di depositare in cancelleria, entro tre giorni, i bilanci e le scritture contabili e fiscali obbligatorie dell'impresa, nonché l’elenco dei creditori;

stabilisce il giorno del 16.12.2008 alle ore 10,00, presso l'ufficio del Giudice Delegato, per l’adunanza in cui si procederà all’esame delle domande d‘insinuazione;

assegna ai creditori ed ai terzi che vantino diritti reali o personali su cose in possesso del fallito, il termine di giorni trenta prima dell’adunanza di cui al punto precedente per la presentazione in cancelleria delle domande d’insinuazione;

autorizza la prenotazione a debito della presente sentenza e degli atti necessari alla comunicazione e alla pubblicazione della stessa.

la presente sentenza è provvisoriamente esecutiva.

Manda alla cancelleria per le comunicazioni di legge ai sensi dell’art. 17 l.f.

Così deciso in Roma, il 31.7.08


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