Diritto Fallimentare


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 1512 - pubb. 02/03/2009

Concordato preventivo e trattamento dei soci finanziatori

Cassazione civile, sez. I, 04 Febbraio 2009, n. 2706. Est. Panebianco.


Fallimento ed altre procedure concorsuali - Concordato preventivo - Piano per l'ammissione - Soci finanziatori - Inserimento nel piano di cui facciano parte creditori chirografari - Esclusione - Deroga al principio di postergazione - Limiti.

Fallimento ed altre procedure concorsuali - Concordato preventivo - Giudizio di omologazione - Termini processuali - Sospensione nel periodo feriale - Applicabilità.



Ai fini della formazione del piano di ammissione al concordato preventivo, i soci finanziatori non possono essere inseriti nel piano del quale facciano parte anche altri creditori chirografari, sia per la loro diversa posizione nei confronti della società rispetto ai terzi sia, e soprattutto, in applicazione dell’art. 2467, comma 1, cod. civ., che ha introdotto il principio della postergazione delle loro ragioni creditorie rispetto a quelle degli altri creditori, principio derogabile soltanto con il consenso della maggioranza di ciascuna classe di creditori. (fonte: CED – Corte di Cassazione)

La sospensione dei termini processuali nel periodo feriale si applica al giudizio di omologazione del concordato preventivo, come si desume anche dall’art. 36 bis L.F., introdotto dall’art. 33 d.lgs. n. 5 del 2006, che, stabilendo che non sono soggetti alla sospensione feriale i termini processuali di cui ai precedenti articoli 26 e 36 della citata legge, consente di ritenere applicabile, “a contrario”, la sospensione a tutti gli altri procedimenti, compreso quello di omologazione. (fonte: CED – Corte di Cassazione)


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